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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12420 n. 29973 del 18/01/2022

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT-ICBC WEALTH MANAGEMENT/GOLDMAN SACHS ICBC WEALTH MANAGEMENT

AGCMC12420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Goldman Sachs Asset Management e ICBC Wealth Management costituiscono Goldman Sachs ICBC Wealth Management, impresa comune soggetta a controllo congiunto, attiva nella produzione, gestione e commercializzazione di prodotti di risparmio gestito esclusivamente nella Repubblica Popolare Cinese. L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990 ed è soggetta a comunicazione preventiva per il superamento delle soglie dell’articolo 16. L’AGCM ha escluso effetti orizzontali o verticali significativi in Italia e nello SEE e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4. Alcune restrizioni sono accessorie entro limiti territoriali e temporali; la clausola di fornitore privilegiato non è stata considerata accessoria.

GSAM e ICBCWM costituiscono una joint venture full-function nel risparmio gestito nella RPC; l’AGCM non avvia l’istruttoria e autorizza l’operazione senza condizioni

Costituzione di Goldman Sachs ICBC Wealth Management nella RPC

Goldman Sachs Asset Management, L.P. (GSAM) e ICBC Wealth Management Co., Ltd. (ICBCWM) hanno comunicato la costituzione di Goldman Sachs ICBC Wealth Management Co., Ltd. (WM JV), una joint venture disciplinata dal diritto della Repubblica Popolare Cinese. L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Parti e operazione

GSAM opera nel settore dell’asset management ed è interamente controllata da The Goldman Sachs Group, banca d’investimento e società d’intermediazione finanziaria attiva a livello mondiale. Il fatturato realizzato in Italia da Goldman Sachs nel 2019, rilevante ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, era compreso nell’intervallo [511-700] milioni di euro.

ICBCWM opera nell’emissione di prodotti di wealth management e nella consulenza in materia di gestione patrimoniale ed è interamente controllata da Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC). Il fatturato realizzato in Italia da ICBC nel 2020, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/1990, era compreso nell’intervallo [100-511] milioni di euro.

WM JV sarà detenuta per il [50-55%] da GSAM e per il [45-50%] da ICBCWM. Il controllo sarà congiunto, poiché entrambe le parti disporranno di diritti di veto sulle decisioni essenziali di governance e sulla strategia di politica commerciale.

Qualificazione giuridica e competenza

La costituzione di una joint venture soggetta al controllo congiunto delle imprese madri costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. L’operazione è stata esaminata ai sensi della normativa nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.

L’obbligo di comunicazione preventiva deriva dal superamento delle soglie dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/1990: il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 511 milioni di euro e il fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese supera 31 milioni di euro.

Caratteristiche della joint venture

WM JV produrrà, gestirà e commercializzerà prodotti di gestione del risparmio su base individuale destinati a investitori istituzionali, investitori qualificati e pubblico nella RPC.

L’Autorità ha ritenuto integrati gli elementi della full-function joint venture, in quanto WM JV:

  • sarà dotata delle risorse necessarie per operare indipendentemente sul mercato;
  • svolgerà attività non limitate a una funzione specifica a servizio delle imprese madri;
  • non dipenderà nel lungo periodo da rapporti di compravendita con le imprese madri;
  • avrà carattere duraturo.

Poiché l’impresa comune opererà stabilmente e autonomamente sul mercato, la sua costituzione è stata considerata un’operazione concentrativa, anziché una forma di coordinamento tra imprese indipendenti.

Assenza di coordinamento nello SEE

L’Autorità ha escluso rischi di coordinamento tra le imprese madri nello SEE, inclusa l’Italia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 287/1990. WM JV commercializzerà e venderà i propri prodotti esclusivamente nella RPC; GSAM non svolge attività di gestione del risparmio su base individuale nella RPC e la presenza di ICBCWM/ICBC nel risparmio gestito nello SEE è trascurabile.

Inoltre, GSAM/Goldman Sachs e ICBCWM/ICBC non svolgono nello SEE attività a monte o a valle rispetto a quella della joint venture. L’operazione è stata pertanto qualificata come impresa comune a pieno titolo e concentrativa, senza apprezzabili effetti collusivi accessori nello spazio economico europeo.

Restrizioni contenute nell’accordo

L’accordo prevede obblighi di non concorrenza, esclusiva, preferenza distributiva e astensione dal reclutamento del personale. Tali restrizioni sono territorialmente limitate alla RPC.

L’Autorità ha ritenuto direttamente connesse e necessarie alla concentrazione, nei limiti indicati, le seguenti clausole:

  • il divieto per GSAM, ICBCWM e il dipartimento asset management di ICBC di acquisire, costituire o detenere partecipazioni in altre banche attive nella gestione del risparmio su base individuale nella RPC;
  • l’esclusiva, per cinque anni dalla costituzione, a favore di WM JV nello sviluppo di alcuni prodotti di risparmio gestito nella RPC;
  • il divieto per GSAM e ICBCWM di sollecitare o stornare amministratori, dirigenti o responsabili di dipartimento di WM JV, durante la detenzione delle partecipazioni e per un anno successivo alla loro cessazione.

Le prime restrizioni sono state considerate accessorie soltanto se limitate territorialmente alla RPC, materialmente ai prodotti e servizi oggetto dell’attività di WM JV e, secondo quanto precisato dall’Autorità per le clausole considerate accessorie, alla durata della joint venture. L’AGCM si è riservata di valutarle qualora siano applicate oltre tali limiti.

L’obbligo secondo cui ICBCWM avrebbe dovuto trattare WM JV e GSAM come fornitori preferiti e ICBC avrebbe dovuto garantire priorità nella distribuzione ai prodotti di WM JV e GSAM non è stato invece considerato accessorio. La clausola non prevedeva quantitativi fissi né limiti temporali; l’Autorità si è pertanto riservata di valutarla ove ne ricorrano i presupposti.

Mercati rilevanti

L’operazione riguarda il settore del risparmio gestito. L’Autorità distingue, in particolare, tra:

  • gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare;
  • gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF);
  • gestione di prodotti della previdenza complementare.

Sono inoltre individuabili mercati distinti lungo la filiera, relativi alla fase di produzione/gestione e alla fase di distribuzione. Secondo la prassi richiamata nel provvedimento, la produzione presenta normalmente dimensione geografica nazionale, mentre la distribuzione, in ragione della ridotta mobilità della domanda, è stata individuata in prima approssimazione a livello provinciale. Per la previdenza complementare, la dimensione geografica può essere più ampia, tendenzialmente nazionale, ma può richiedere anche verifiche locali in funzione della rilevanza delle adesioni individuali.

L’Autorità ha confermato la distinzione tra mercati del prodotto in ragione delle differenze nelle modalità e nei canali distributivi dei prodotti di risparmio gestito.

Valutazione degli effetti concorrenziali

WM JV sarà attiva esclusivamente nella RPC. La RPC non fa parte di un mercato geografico del risparmio gestito comprendente lo SEE o l’Italia; di conseguenza, l’impresa comune non sarà presente negli stessi mercati rilevanti italiani o dello SEE in cui opera almeno una delle imprese madri.

L’Autorità ha inoltre accertato che WM JV non sarà attiva in Italia o nello SEE a monte o a valle rispetto alle attività di almeno una delle imprese madri. Non emergono quindi sovrapposizioni orizzontali né relazioni verticali idonee a produrre effetti restrittivi significativi.

Alla luce dell’assenza di criticità orizzontali e verticali, l’operazione non appare idonea ad alterare significativamente la struttura concorrenziale dei mercati interessati né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, secondo il criterio dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.

Esito

L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’esito equivale a un’autorizzazione in fase preliminare senza misure correttive strutturali o comportamentali imposte dall’Autorità.

La decisione non comporta tuttavia l’approvazione incondizionata di ogni clausola contrattuale: le restrizioni di non concorrenza, esclusiva e non-sollecitazione sono riconosciute come accessorie soltanto entro i limiti territoriali, materiali e temporali precisati, mentre la clausola di fornitore privilegiato resta potenzialmente valutabile separatamente dall’Autorità.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

GSAM, controllata da The Goldman Sachs Group, e ICBCWM, controllata da ICBC, costituiscono una limited liability company nella RPC. GSAM deterrà il [50-55%] e ICBCWM il [45-50%]; entrambe eserciteranno controllo congiunto mediante diritti di veto sulle decisioni strategiche e di governance.

Natura full-function della joint venture

WM JV sarà dotata di risorse proprie, opererà in modo indipendente, svolgerà attività ulteriori rispetto a una funzione per le imprese madri, non dipenderà stabilmente da rapporti con esse e avrà carattere duraturo. È pertanto qualificata come impresa comune a pieno titolo e concentrativa.

Ambito di attività

La joint venture produrrà, gestirà e commercializzerà nella RPC prodotti di gestione del risparmio su base individuale destinati a investitori istituzionali, investitori qualificati e pubblico.

Giurisdizione e soglie

L’operazione ricade nella legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Sono superate le soglie dell’articolo 16, commi 1 e 2, con fatturato nazionale aggregato superiore a 511 milioni di euro e fatturato individuale di almeno due imprese superiore a 31 milioni di euro.

Valutazione concorrenziale ed esito

Poiché WM JV opererà esclusivamente nella RPC, non sarà attiva negli stessi mercati rilevanti in Italia o nello SEE delle imprese madri, né a monte o a valle rispetto alle loro attività in tali aree. L’AGCM ha quindi escluso criticità orizzontali e verticali e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.

Restrizioni accessorie

Gli obblighi di non acquisire partecipazioni in concorrenti, l’esclusiva temporanea su determinati prodotti e il divieto di storno del personale sono considerati accessori solo se limitati alla RPC e, per le restrizioni indicate dall’Autorità, alla durata della joint venture. L’accordo che attribuisce a WM JV e GSAM lo status di fornitori privilegiati non è stato considerato direttamente connesso e necessario.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniimpresa comunemercato rilevanterisparmio gestitofase i

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