Cassazione Penale, Ordinanza n. 12423/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso, per quanto emerge dal testo, riproponeva in modo sostanzialmente reiterativo i motivi già dedotti in appello: contestava la ricostruzione dei fatti e la declaratoria di responsabilità, chiedendo una diversa valutazione degli elementi probatori, e censurava il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con le specifiche ragioni offerte dalla Corte d'appello, che aveva valorizzato il modesto scostamento della pena dal minimo edittale, la gravità del fatto e i precedenti plurimi e specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative dei motivi di appello, già disattesi con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, e che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una lettura alternativa degli elementi di prova, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica che si tratta del reato oggetto del giudizio.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura degli elementi di prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando dà conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione, quali la distanza dal minimo edittale, la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato.
- Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorso che la contesti solo proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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