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Ordinanza

Ordinanza n. 3986/2026 - Roma, Sezione 2

PER LA DECLARATORIA della nullità del provvedimento di diniego, prot. N. 20250018801, del 29.06.2026 e notificato in pari data; PER L’OTTEMPERANZA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 7110/2026, pubblicata il 20.04.2026; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento di visto per motivi di studio richiesto dalla ricorrente in data 02.10.2025.

Giustizia amministrativa202607282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego del visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul all’esito del riesame disposto da una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 7110/2026, chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo diniego del visto per motivi di studio e l’adozione di misure cautelari, nonché la condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto richiesto. Ha sostenuto, in sostanza, che il nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame fosse elusivo o comunque lesivo dell’effetto conformativo della sentenza ottemperanda.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di interesse alla sua decisione. Il Collegio ha rilevato che, dopo la sentenza oggetto di ottemperanza, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento reiettivo nell’esercizio rinnovato del potere, fondato anche su nuovi elementi istruttori emersi nella fase di riesame. Per tale ragione, il nuovo diniego è stato ritenuto estraneo al perimetro dell’effetto conformativo della decisione ottemperanda e non è stato esaminato, in questa fase cautelare, come atto nullo per elusione o violazione del giudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per assenza di interesse alla sua decisione.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza deve essere respinta per carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento reiettivo nell’esercizio rinnovato del potere, rendendo non attuale la necessità della misura cautelare richiesta.
  • Un nuovo provvedimento adottato all’esito del riesame e fondato su nuovi elementi istruttori si colloca, in linea di principio, al di fuori del perimetro dell’effetto conformativo della precedente decisione, sicché la sua eventuale illegittimità non può essere automaticamente qualificata come elusione o violazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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