Regolamento (UE) 2020/204
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro UE sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale fissando obblighi operativi, tecnici e informativi per i fornitori del S.E.T. e per gli esattori di pedaggi. Disciplina il contenuto minimo della dichiarazione di settore, standardizza le interfacce elettroniche e definisce la procedura di valutazione della conformità e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità. Prevede inoltre garanzie in materia di dati personali, trasparenza della fatturazione e continuità di servizio, e abroga la precedente decisione 2009/750/CE dal 19 ottobre 2021.
Stabilisce gli obblighi dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), il contenuto minimo della dichiarazione per i settori S.E.T., le interfacce elettroniche e le procedure di conformità/idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, abrogando la decisione 2009/750/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio, agli esattori di pedaggi, ai fabbricanti dei componenti di interoperabilità, agli organismi notificati e, indirettamente, agli utenti del S.E.T. e ai veicoli che circolano nei settori soggetti a pedaggio. Riguarda i settori del S.E.T. basati sulle tecnologie GNSS, DSRC e ANPR, nonché le relative interfacce radio, di back-office e i sistemi di imaging elettro-ottico; include anche le regole sulla fatturazione, sullo scambio dati e sull’accreditamento. Si applica dal 19 ottobre 2021, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prevede specifiche disposizioni per l’Italia riguardo all’apparecchiatura di terra DSRC.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 sul servizio europeo di telepedaggio
Il regolamento integra la direttiva (UE) 2019/520 e completa il quadro normativo necessario a garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell’Unione. La Commissione, richiamando l’esigenza di evitare disfunzioni del S.E.T., di assicurare trasparenza verso gli utenti e di armonizzare le interfacce tecniche e le procedure di valutazione, disciplina obblighi operativi, contenuto della dichiarazione di settore, conformità dei componenti e regime delle dichiarazioni CE.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento si applica ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio, agli esattori di pedaggi, ai fabbricanti di componenti di interoperabilità e agli organismi notificati coinvolti nella valutazione tecnica. Copre i settori soggetti a pedaggio in cui il S.E.T. opera tramite tecnologie GNSS, DSRC e ANPR, nonché le interfacce radio di terra, i sistemi di imaging elettro-ottico e le interfacce di back-office. Le misure che comportano trattamento di dati personali devono essere attuate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, della direttiva 2002/58/CE; inoltre non può essere imposto al fornitore S.E.T. di comunicare dati dei clienti oltre quanto necessario al corretto funzionamento del servizio.
Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.
I fornitori devono istituire processi operativi soggetti ad audit per monitorare l’efficienza del servizio e intervenire in caso di problemi di prestazione o violazioni dell’integrità. Nei sistemi basati su GNSS devono monitorare la disponibilità dei dati di localizzazione via satellite e informare gli esattori di eventuali difficoltà nel calcolo del rapporto di pedaggio dovute alla ricezione dei segnali satellitari. Devono inoltre collaborare con l’esattore nelle prove senza preavviso del sistema di pedaggio, con un numero di veicoli sottoposti a test proporzionato al traffico medio annuo o alle previsioni di traffico del fornitore nel settore interessato.
Sempre ai sensi dell’articolo 2, il fornitore deve trasmettere, salvo diverso accordo, i dati necessari all’applicazione o alla verifica del pedaggio: numero di targa con sigla internazionale del Paese, identificativo del conto utente, identificativo dell’apparecchiatura di bordo se usata nel settore e parametri di classificazione del veicolo. Lo scambio deve avvenire secondo l’allegato I. Il fornitore deve inoltre offrire assistenza tecnica adeguata per la corretta impostazione dell’apparecchiatura di bordo ed è responsabile dei parametri fissi di classificazione memorizzati nell’OBU o nel back-office; i parametri variabili devono essere configurabili tramite interfaccia uomo-macchina.
Sul piano commerciale e informativo, le fatture rivolte ai singoli utenti devono distinguere chiaramente tra oneri per il servizio e pedaggi dovuti e, salvo diversa scelta dell’utente, indicare almeno ora e luogo dei pedaggi e gli elementi di dettaglio pertinenti. Infine, il fornitore deve informare immediatamente l’utente di ogni mancato rapporto di pedaggio relativo al suo conto, offrendo, ove possibile secondo il diritto nazionale, la possibilità di regolarizzare la posizione prima di misure coercitive.
Dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
L’articolo 3 rinvia all’allegato II per il contenuto minimo della dichiarazione di settore. Tale dichiarazione deve comprendere una sezione sulle condizioni procedurali non discriminatorie, includendo almeno la politica sulle transazioni di pedaggio, le procedure e gli accordi sul livello di servizio, la politica di fatturazione, la politica dei pagamenti, il riferimento all’organo di conciliazione e le condizioni commerciali.
Le condizioni commerciali devono indicare gli oneri fissi legati ai costi dell’esattore per fornire, gestire e aggiornare un sistema conforme al S.E.T.; tali oneri non possono essere imposti se tali costi sono già compresi nel pedaggio. Devono essere indicati anche i costi della procedura di accreditamento e della valutazione di conformità/idoneità dei componenti, nonché le richieste di garanzia bancaria o strumento equivalente, che non possono superare l’importo medio mensile delle transazioni di pedaggio del fornitore nel settore interessato. Per i nuovi fornitori e i nuovi settori, il parametro è basato sulla media prevista delle transazioni nel periodo di fatturazione.
La dichiarazione deve inoltre descrivere i criteri di rimunerazione fissa e/o variabile del fornitore del S.E.T., tenendo conto, tra l’altro, dell’importo dei pedaggi riscossi, del numero di OBU attive, del costo delle comunicazioni mobili, delle fatture emesse agli utenti e della natura degli altri servizi affidati dall’esattore. Deve infine descrivere i requisiti e gli obblighi specifici del fornitore di servizi principale, ove tali requisiti giustifichino differenze di remunerazione.
La dichiarazione deve anche definire ex ante le fasi dell’accreditamento e la durata indicativa della procedura, includendo la procedura completa di valutazione della conformità e dell’idoneità all’uso, l’elenco dei certificati e delle prove di laboratorio e sul campo richiesti, i relativi costi indicativi e criteri misurabili di conformità. Deve contenere i riferimenti alle norme internazionali o europee applicabili e alle eventuali eccezioni, oltre ai requisiti tecnici specifici non coperti da tali norme. La medesima procedura di accettazione deve valere per tutti i fornitori del S.E.T., e la dichiarazione deve includere una sezione sui dati contestuali di pedaggio.
Interfacce elettroniche e requisiti tecnici
L’allegato I armonizza le interfacce elettroniche tra fornitori ed esattori. Le interfacce radio di terra devono supportare almeno transazioni di addebito DSRC, verifica della conformità in tempo reale e incremento della localizzazione, con riferimenti alle norme EN 15509:2014, ETSI ES 200674-1 V2.4.1, EN ISO 12813:2015 ed EN ISO 13141:2015. Le apparecchiature di bordo devono essere conformi alle pertinenti lettere dell’allegato; per gli utenti di veicoli leggeri si applicano le specifiche previste dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/520.
Per l’Italia è prevista una specifica flessibilità: l’apparecchiatura di terra fissa e mobile degli esattori può essere conforme, in alternativa, alle clausole ETSI ES 200674-1 V2.4.1 relative all’interoperabilità. Il regolamento consente agli esattori di adottare una o più delle tecnologie previste in base ai propri requisiti.
Il regolamento disciplina anche i sistemi di imaging elettro-ottici per il riconoscimento automatico della targa nei sistemi di pedaggio che non richiedono OBU. Per i sistemi di back-office, esattori e fornitori devono implementare almeno gli scambi di informazioni per la gestione delle violazioni, gli elenchi utenti, le informazioni sull’affidabilità e i dati contestuali di pedaggio; taluni scambi, come le domande di pagamento o i dati di fatturazione, sono previsti come facoltativi a seconda della tecnologia e del modello commerciale.
Per i regimi DSRC e GNSS, le interfacce di back-office tra esattore e fornitore devono conformarsi alla norma CEN/TS 16986:2016, corretta da CEN/TS 16986:2016/AC:2017, entro cinque anni dalla data di applicabilità del regolamento. Quando viene introdotta una nuova versione di una norma, deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a due anni la compatibilità con la versione precedente, così da non interrompere la continuità operativa.
Conformità alle specifiche e idoneità all’uso dei componenti
L’allegato III disciplina un sistema articolato di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità, comprese apparecchiature e interfacce di terra. Prima dell’immissione sul mercato, la conformità può essere dimostrata tramite controllo interno della produzione (modulo A) oppure tramite esame UE per tipo seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (moduli B e C), secondo il quadro della decisione n. 768/2008/CE.
Nel modulo A, il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, effettuare un’adeguata analisi dei rischi, assicurare processi di fabbricazione conformi e redigere la dichiarazione CE di conformità, da conservare per dieci anni insieme alla documentazione tecnica. Il mandato può attribuire al mandatario alcuni degli obblighi di fabbricazione.
Nel modulo B, un organismo notificato esamina il progetto tecnico del componente e può operare tramite esame di un campione, combinazione di progetto e produzione, o solo sul progetto. Il fabbricante presenta una richiesta a un solo organismo notificato, con documentazione tecnica, campioni e, se del caso, documentazione supplementare. L’organismo rilascia un certificato di esame UE per tipo se il progetto è conforme; in caso contrario, rigetta la richiesta motivando il rifiuto. Deve inoltre seguire l’evoluzione tecnologica, verificare le modifiche al tipo omologato e, se necessario, rilasciare supplementi al certificato. I certificati, i supplementi e la documentazione devono essere conservati e resi disponibili alle autorità e, su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri.
Il modulo C impone al fabbricante di assicurare la conformità della produzione al tipo omologato, apporre la marcatura di conformità prevista e redigere una dichiarazione di conformità da conservare per dieci anni. Anche in questo caso gli obblighi possono essere adempiuti dal mandatario se previsto nel mandato.
L’allegato III contiene inoltre specifiche di prova per alcune tecnologie: per il DSRC sono richiamate EN 15876-1:2016 e diverse specifiche ETSI; per la verifica della conformità in tempo reale si richiama EN ISO 13143-1:2016; per l’incremento della localizzazione si richiama EN ISO 13140-1:2016.
Idoneità all’uso in esercizio e dichiarazioni
La valutazione dell’idoneità all’uso si basa sul funzionamento dei componenti in servizio, integrati in modo rappresentativo nel sistema di pedaggio dell’esattore e, se necessario, in ambienti di prova o con utenti reali. La valutazione può avvenire direttamente con l’esattore o tramite un organismo notificato. In entrambi i casi, fabbricante, fornitore del S.E.T. o mandatario devono cooperare nella messa a disposizione dei campioni, nel monitoraggio del comportamento in servizio e nella prova che i componenti soddisfano i requisiti di interoperabilità.
Se la collaborazione è diretta con l’esattore, quest’ultimo definisce il programma di convalida, approva la procedura di monitoraggio, valuta l’interoperabilità in servizio e, in caso di esito positivo, attesta l’idoneità all’uso. Se interviene un organismo notificato, questo approva il monitoraggio, verifica la documentazione, valuta l’interoperabilità con i sistemi dell’esattore e rilascia un certificato di idoneità all’uso; in caso di esito negativo, redige una relazione esplicativa che può anche formulare raccomandazioni per risolvere i problemi riscontrati.
Il punto VI dell’allegato III disciplina il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE di conformità e delle dichiarazioni CE di idoneità all’uso: esse devono attestare il rispetto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/520, essere aggiornate, tradotte nella lingua richiesta dallo Stato membro di immissione sul mercato e contenere dati identificativi del componente, del fabbricante o mandatario, della procedura seguita, delle norme applicate e, se del caso, dell’organismo notificato intervenuto. Le dichiarazioni di idoneità all’uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 ottobre 2021. Da tale data è abrogata la decisione 2009/750/CE, così da garantire coerenza e continuità del quadro giuridico europeo in materia di telepedaggio.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il regolamento agli obblighi specifici dei fornitori del S.E.T., alle informazioni minime della dichiarazione relativa ai settori S.E.T., alle specifiche delle interfacce elettroniche tra componenti di interoperabilità, alle prescrizioni per tali componenti e alla procedura di valutazione della conformità e dell’idoneità all’uso applicata dagli Stati membri.
Obblighi dei fornitori del S.E.T.
L’articolo 2 impone processi operativi soggetti ad audit per monitorare l’efficienza del servizio e adottare misure correttive in caso di problemi di prestazione o integrità; nei sistemi GNSS impone il monitoraggio della disponibilità dei dati satellitari e la comunicazione di difficoltà nel calcolo del rapporto di pedaggio. Prevede la collaborazione con l’esattore per prove senza preavviso, la trasmissione di dati essenziali per l’applicazione e la verifica del pedaggio (targa, identificativo conto, identificativo apparecchiatura di bordo se presente, parametri di classificazione), assistenza tecnica per la corretta impostazione dell’OBU, trasparenza in fattura e informazione immediata all’utente in caso di mancato rapporto di pedaggio.
Dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
L’articolo 3 stabilisce che la dichiarazione di settore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520 deve contenere almeno gli elementi dell’allegato II e rispettarne i requisiti.
Interfacce e ruoli delle parti
L’articolo 4 impone a esattori e fornitori S.E.T. di predisporre interfacce comuni e protocolli di comunicazione conformi all’allegato I, oltre a canali interoperabili e sicuri per informazioni su pedaggio e enforcement. Il fornitore deve consentire all’esattore di verificare in modo inequivoco che il veicolo che presumibilmente usa il S.E.T. abbia un’apparecchiatura di bordo valida e funzionante; l’OBU deve avere interfaccia uomo-macchina per segnalare il corretto funzionamento e per dichiarare i parametri di pedaggio variabili.
Conformità e idoneità all’uso dei componenti
L’articolo 5 rinvia all’allegato III per la valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, prima dell’immissione sul mercato e in servizio.
Abrogazione della decisione 2009/750/CE
L’articolo 6 abroga la decisione 2009/750/CE a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 19 ottobre 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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