Sentenza del 02/04/2015 n. 1406 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Parametri e studi di settore - Scostamento dagli standards -Giudizio tributario - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di contestare, nel giudizio tributario, l'applicabilità degli standards e lo scostamento rispetto ai parametri o agli studi di settore, anche formulando argomentazioni e producendo prove diverse da quelle dedotte durante il procedimento amministrativo. Il principio affermato è che le eccezioni sollevate in sede di contraddittorio amministrativo non hanno natura vincolante e che il contribuente può fornire un'ampia controprova, anche mediante presunzioni semplici. Il giudice deve inoltre verificare sia che l'Amministrazione abbia dimostrato l'applicabilità concreta degli standards, sia la fondatezza delle contestazioni del contribuente.
La decisione
Il giudizio tributario non è limitato dalle difese formulate dal contribuente nella fase amministrativa. L'accertamento resta impugnabile anche dopo il contraddittorio e il giudice può valutare liberamente tutte le prove e le argomentazioni introdotte in giudizio. La mancata risposta all'invito al contraddittorio amministrativo non preclude al contribuente la possibilità di difendersi successivamente né di utilizzare presunzioni semplici. Dal principio enunciato emerge quindi una tutela favorevole al contribuente sul piano delle facoltà difensive, fermo restando che l'esito concreto dipende dalla valutazione della prova nel singolo processo.
Norme richiamate
Disciplina dei parametri e degli studi di settore
Gli standards non determinano automaticamente il reddito accertato: la loro applicabilità al caso concreto deve essere verificata e l'Amministrazione deve dimostrare la rilevanza dello scostamento attraverso il necessario contraddittorio.
Principi del processo tributario in materia di prova e contraddittorio
Il contribuente non è vincolato alle eccezioni formulate nella fase amministrativa e può introdurre in giudizio nuove argomentazioni e prove, comprese presunzioni semplici, anche se non ha partecipato o risposto all'invito al contraddittorio.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore o dai parametri non costituisce, da solo, prova definitiva del maggior reddito: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard alla situazione concreta.
- Il contraddittorio amministrativo è una fase importante, ma le dichiarazioni o eccezioni rese in quella sede non limitano definitivamente la strategia difensiva nel successivo giudizio.
- Anche chi non ha risposto all'invito al contraddittorio può difendersi in giudizio e fornire elementi contrari all'accertamento.
- Nel processo tributario è possibile utilizzare un'ampia gamma di prove, incluse presunzioni semplici, purché siano idonee a mettere in dubbio l'applicabilità o la correttezza dell'accertamento.
- Il giudice deve effettuare una valutazione concreta e complessiva, considerando sia la prova dell'Amministrazione sia la controprova del contribuente, senza attribuire agli standards valore automatico o vincolante.
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