Cassazione Civile, Ordinanza n. 31817/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA, IRAP e IRPEF qualificando l'attività svolta dalla contribuente come lavoro autonomo. La contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame, ritenendo che dagli atti emergesse in modo inconfutabile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, desumendolo anche dalle voci presenti in busta paga (indennità di trasferta, rimborso chilometrico, premio di produzione, festività non godute, ferie godute, ROL goduti) e reputando illegittima la riqualificazione operata dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nel testo previgente; 2) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nel testo vigente. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, contestando anche l'assenza di specifica indicazione delle norme violate e l'asserita carenza di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità relative all'autosufficienza e alla mancata indicazione delle norme, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità del primo motivo, osservando che, ratione temporis, si applicava la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; quanto al secondo motivo, ha escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione, sia pure sintetica, e che le censure dell'Ufficio miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo formulato secondo il previgente testo è stato ritenuto inammissibile perché, per ragioni temporali, nella fattispecie trovava applicazione la nuova formulazione della norma; il secondo motivo è stato valutato alla luce del nuovo paradigma del vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle prove o per censurare la sufficienza della motivazione in termini meramente fattuali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione, non sussiste il vizio motivazionale denunciabile in cassazione se la censura mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle prove.
- Il motivo di ricorso fondato sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve essere scrutinato secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis; l'erronea evocazione del testo previgente può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate quando la censura è chiaramente riconducibile a un vizio motivazionale e la controversia verte su questioni già definite e dibattute nei gradi di merito.
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