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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, sostenendo che la definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non si perfeziona con il solo pagamento della prima rata, ma richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute. La CTR aveva invece ritenuto perfezionato il condono anche in presenza dell'omesso o ritardato pagamento delle rate successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 sia un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi nei termini previsti. In mancanza del pagamento delle rate successive alla prima, il contribuente decade dal beneficio e la definizione non produce effetti, neppure parziali. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge n. 289/2002

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate

    La definizione agevolata prevista dalla norma richiede il pagamento integrale e tempestivo dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento della sola prima rata non è sufficiente e l'omesso pagamento delle rate successive comporta la decadenza dal beneficio.

  • Artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002

    L'omesso versamento delle eccedenze o delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione

    Tali disposizioni prevedono espressamente, per specifiche forme di condono, che l'omesso pagamento di alcune somme non renda inefficace la definizione. Secondo la Corte, queste regole non sono estensibili al condono previsto dall'art. 9-bis.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La Corte richiama la norma per evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione dell'importo dovuto, già indicato nella dichiarazione integrativa; proprio per questo il pagamento integrale costituisce condizione essenziale della definizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata fiscale non contiene una disposizione espressa che salvi gli effetti della definizione nonostante il mancato pagamento delle rate successive, il pagamento integrale e tempestivo deve considerarsi necessario.
  • Il pagamento della prima rata, da solo, non perfeziona necessariamente il condono: occorre verificare il testo specifico della norma applicabile e distinguere tra condoni premiali e condoni clemenziali.
  • Le eccezioni previste per altre forme di condono non possono essere applicate automaticamente a una diversa procedura agevolata.
  • In caso di omesso pagamento delle rate successive alla prima, la conseguenza può essere la decadenza integrale dal beneficio, senza efficacia parziale della definizione, quando la norma non preveda diversamente.
  • Per valutare una situazione analoga è necessario controllare le scadenze, l'avvenuto pagamento di tutte le rate, le eventuali norme speciali di salvaguardia e la giurisprudenza consolidata relativa alla specifica misura agevolativa.

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