Cassazione Penale, Ordinanza n. 34690/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 21 ottobre 2025. Ha contestato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 336 c.p., sostenendo che la condotta fosse una reazione genericamente minacciosa, espressione di sentimenti ostili, e non una minaccia idonea a integrare il reato. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deciso dalla Corte d’appello in considerazione dei suoi plurimi precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura sulla responsabilità mirava a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, ed era già stata esaminata e respinta con motivazione ritenuta corretta dai giudici di merito: il tono usato era univocamente minatorio e idoneo a prospettare un male ingiusto all’integrità fisica dell’operante. È stata ritenuta corretta anche la decisione sulle attenuanti generiche: il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego del beneficio su uno degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. ritenuto prevalente, e la Corte d’appello aveva valorizzato i plurimi precedenti penali. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
il tono usato dall'imputato era univocamente minatorio, siccome idoneo a paventare un male ingiusto all'integrità fisica dell'operante
Nel caso esaminato, la condotta è stata ritenuta idonea a integrare la minaccia rilevante ai fini del reato contestato, poiché il tono era diretto a prospettare un male ingiusto all’integrità fisica del pubblico ufficiale.
art. 133 c.p.
al fine di ritenere o escludere le menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può basare la valutazione su un singolo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., purché lo ritenga prevalente e idoneo a orientare il riconoscimento o il diniego del beneficio.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica il contenuto del dispositivo relativo a tali conseguenze.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una loro lettura alternativa, quando le censure investono apprezzamenti di merito adeguatamente motivati.
- Ai fini del reato contestato, la minaccia può risultare integrata quando, valutati tono e contenuto della condotta, essa prospetti in modo univoco un male ingiusto all’integrità fisica del pubblico ufficiale.
- Nel riconoscere o negare le attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo a determinare la decisione.
Come è indicizzato
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