Sentenza del 18/07/2017 n. 3231 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione azienda - Plusvalenza - Rilevanza di quanto effettivamente incassato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: in caso di cessione d'azienda con pagamento parziale, ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere considerato il corrispettivo effettivamente incassato. Non assume rilievo, per anticipare la tassazione sulla parte non riscossa, il fatto che il cedente abbia agito in giudizio per recuperarla.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante derivante dalla cessione dell'azienda. Sosteneva che, avendo incassato solo una parte del prezzo pattuito, la plusvalenza dovesse essere calcolata sulla base dell'importo effettivamente riscosso e non sull'intero corrispettivo contrattuale. La successiva proposizione di un'azione giudiziaria per ottenere il pagamento della parte residua non rendeva tale importo già imponibile.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda
La plusvalenza deve essere determinata tenendo conto del corrispettivo concretamente percepito, quando il pagamento del prezzo di cessione è parziale; il semplice importo pattuito, se non incassato, non è sufficiente a determinare la componente imponibile.
Massime di principio
- Quando il prezzo di una cessione d'azienda viene pagato solo parzialmente, la tassazione della plusvalenza deve riflettere quanto effettivamente incassato, secondo la regola fiscale applicabile al caso concreto.
- L'esistenza di un credito contrattuale o l'avvio di un'azione giudiziaria per recuperare il saldo non equivale, di per sé, all'effettiva percezione del corrispettivo.
- È opportuno documentare con precisione pagamenti ricevuti, scadenze, mancati incassi e azioni di recupero, poiché tali elementi possono incidere sulla determinazione della plusvalenza imponibile.
- La soluzione può dipendere dal regime fiscale applicabile e dalla natura del cedente; pertanto, il principio non esclude automaticamente l'applicazione di regole diverse previste per soggetti o regimi particolari.
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