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Sentenza

Sentenza del 31/03/2022 n. 10295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava quattro avvisi di mora e due intimazioni di pagamento relativi a tributi comunali: denunciava la nullità della notifica degli atti e la non debenza delle somme perché si trattava della riproposizione di precedenti identici atti già annullati con sentenze divenute (o presumibilmente) definitive; in subordine chiedeva di escludere l'applicazione di sanzioni e interessi. In cassazione deduceva omesso esame dei giudicati prodotti in appello e violazione del principio del ne bis in idem, violazioni di norme civili e processuali (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.), omissione di riunione di procedimenti connessi (D.Lgs. 546/1992, art.29) e vizio di contraddittorio per avere la CTR integrato il contraddittorio con il Comune di Genova anziché con il Comune di (---), titolare dell'imposta TARSU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze perché: (i) la CTR aveva già richiamato in fatto la questione dei giudicati e il divieto di nuove eccezioni in appello (art.57 D.Lgs. 546/1992) non poteva essere inteso come preclusivo rispetto a sentenze già depositate nel giudizio di primo grado; (ii) la ricorrente non ha prodotto copia autenticata delle sentenze con certificazione del passaggio in giudicato (necessaria per far valere il giudicato esterno), né ha allegato in modo completo i provvedimenti invocati, per cui il presunto ne bis in idem non è provato; (iii) la mancata riunione dei procedimenti con sentenze già passate in giudicato non è rilevante, essendo la riunione decisione discrezionale finalizzata all'economia dei giudizi; (iv) l'errata indicazione, a giudizio del CTR, dell'ente impositore (Comune di Genova invece del Comune di (---)) non ha violato il contraddittorio: nel processo tributario l'agente della riscossione è adiectus solutionis causa e l'onere di chiamare il titolare del credito grava su quest'ultimo, pertanto non sussisteva litisconsorzio necessario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità e ad altri oneri indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Art. 57 preclude l'introduzione di eccezioni nuove in appello; la Corte chiarisce però che il divieto non si estende al deposito di sentenze già producte e dedotte nel primo grado, quindi non può essere utilizzato per escludere giudicati già posti a fondamento della difesa sin dal primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Richiamato in tema di preclusioni processuali connesse all'appello; la Corte ha escluso che l'art. 58 potesse operare per impedire l'utilizzazione di giudicati già allegati nel primo grado.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 29

    Norma sulla riunione/separazione dei procedimenti per economia processuale; la Corte ricorda che la decisione sulla riunione è discrezionale e i provvedimenti preparatori (riunione/separazione) sono insindacabili in sede di gravame, specie se le cause richiamate erano già concluse con giudicato anteriore.

  • art. 124 disp. att. c.p.c. (applicato per analogia)

    Richiesta certificazione del passaggio in giudicato per le sentenze prodotte: in mancanza della norma specifica nel processo tributario si applica per analogia la disciplina sull'attestazione del segretario circa la mancata impugnazione entro termini, pertanto è necessaria certificazione per ritenere provato il giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Norma civile richiamata dalla ricorrente in relazione al ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse provata per assenza di documentazione idonea a dimostrare il precedente giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della sentenza per mancato esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura avendo la CTR adeguatamente motivato e non avendo la parte prodotto prove documentali complete.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiama il diritto al contraddittorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'errata individuazione del legittimato passivo (ente titolare del credito vs concessionario) non comporta inammissibilità dell'azione e non richiede l'ordine d'ufficio di integrazione del contraddittorio quando non ricorre litisconsorzio necessario.

  • artt. 273-274 c.p.c.

    Richiamati come principi di coordinamento dei giudicati e della riunione dei procedimenti; la Corte ha sottolineato la funzione economica e preventiva di conflitti tra giudicati ma ha confermato la discrezionalità del giudice sulla riunione.

Massime di principio

  • Per far valere un giudicato esterno è necessario produrre copia autentica della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato (o certificazione analoga del segretario): senza tale documentazione il giudicato non può essere considerato provato in cassazione.
  • Le eccezioni introdotte in appello sono precluse dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992 se sono nuove; tuttavia la semplice produzione di sentenze già depositate nel primo grado non può essere qualificata come nuova eccezione e quindi può essere esaminata.
  • Il principio del ne bis in idem richiede prova certa dell'identità dell'atto impugnato e del giudicato precedente: è necessaria documentazione piena e certificata che dimostri coincidenza dell'oggetto e la definitività della precedente pronuncia.
  • La richiesta di riunione di procedimenti è rimessa alla discrezionalità del giudice (finalità di economia processuale); l'omissione della riunione, specie quando i procedimenti richiamati sono già conclusi con giudicato, difficilmente costituisce motivo di annullamento.
  • Nel contenzioso tributario l'agente della riscossione (concessionario) è vincolato alla decisione del giudice come adiectus solutionis causa; se l'azione è proposta contro il concessionario, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore. L'erronea individuazione del legittimato passivo non rende inammissibile l'impugnazione.
  • Le censure per omesso esame di fatti decisivi in Cassazione richiedono la prova che tali fatti siano stati prodotti e non considerati; una corretta lettura della motivazione della sentenza impugnata è necessaria prima di dedurre omesso esame.
  • Se si contesta la ripetizione di atti già annullati, è fondamentale allegare integralmente e con le necessarie attestazioni le precedenti sentenze per evitare il rigetto per insufficiente prova.

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