Sentenza del 31/03/2022 n. 10295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava quattro avvisi di mora e due intimazioni di pagamento relativi a tributi comunali: denunciava la nullità della notifica degli atti e la non debenza delle somme perché si trattava della riproposizione di precedenti identici atti già annullati con sentenze divenute (o presumibilmente) definitive; in subordine chiedeva di escludere l'applicazione di sanzioni e interessi. In cassazione deduceva omesso esame dei giudicati prodotti in appello e violazione del principio del ne bis in idem, violazioni di norme civili e processuali (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.), omissione di riunione di procedimenti connessi (D.Lgs. 546/1992, art.29) e vizio di contraddittorio per avere la CTR integrato il contraddittorio con il Comune di Genova anziché con il Comune di (---), titolare dell'imposta TARSU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze perché: (i) la CTR aveva già richiamato in fatto la questione dei giudicati e il divieto di nuove eccezioni in appello (art.57 D.Lgs. 546/1992) non poteva essere inteso come preclusivo rispetto a sentenze già depositate nel giudizio di primo grado; (ii) la ricorrente non ha prodotto copia autenticata delle sentenze con certificazione del passaggio in giudicato (necessaria per far valere il giudicato esterno), né ha allegato in modo completo i provvedimenti invocati, per cui il presunto ne bis in idem non è provato; (iii) la mancata riunione dei procedimenti con sentenze già passate in giudicato non è rilevante, essendo la riunione decisione discrezionale finalizzata all'economia dei giudizi; (iv) l'errata indicazione, a giudizio del CTR, dell'ente impositore (Comune di Genova invece del Comune di (---)) non ha violato il contraddittorio: nel processo tributario l'agente della riscossione è adiectus solutionis causa e l'onere di chiamare il titolare del credito grava su quest'ultimo, pertanto non sussisteva litisconsorzio necessario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità e ad altri oneri indicati in dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Art. 57 preclude l'introduzione di eccezioni nuove in appello; la Corte chiarisce però che il divieto non si estende al deposito di sentenze già producte e dedotte nel primo grado, quindi non può essere utilizzato per escludere giudicati già posti a fondamento della difesa sin dal primo grado.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Richiamato in tema di preclusioni processuali connesse all'appello; la Corte ha escluso che l'art. 58 potesse operare per impedire l'utilizzazione di giudicati già allegati nel primo grado.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 29
Norma sulla riunione/separazione dei procedimenti per economia processuale; la Corte ricorda che la decisione sulla riunione è discrezionale e i provvedimenti preparatori (riunione/separazione) sono insindacabili in sede di gravame, specie se le cause richiamate erano già concluse con giudicato anteriore.
art. 124 disp. att. c.p.c. (applicato per analogia)
Richiesta certificazione del passaggio in giudicato per le sentenze prodotte: in mancanza della norma specifica nel processo tributario si applica per analogia la disciplina sull'attestazione del segretario circa la mancata impugnazione entro termini, pertanto è necessaria certificazione per ritenere provato il giudicato.
art. 2909 c.c.
Norma civile richiamata dalla ricorrente in relazione al ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse provata per assenza di documentazione idonea a dimostrare il precedente giudicato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della sentenza per mancato esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura avendo la CTR adeguatamente motivato e non avendo la parte prodotto prove documentali complete.
art. 102 c.p.c.
Richiama il diritto al contraddittorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'errata individuazione del legittimato passivo (ente titolare del credito vs concessionario) non comporta inammissibilità dell'azione e non richiede l'ordine d'ufficio di integrazione del contraddittorio quando non ricorre litisconsorzio necessario.
artt. 273-274 c.p.c.
Richiamati come principi di coordinamento dei giudicati e della riunione dei procedimenti; la Corte ha sottolineato la funzione economica e preventiva di conflitti tra giudicati ma ha confermato la discrezionalità del giudice sulla riunione.
Massime di principio
- Per far valere un giudicato esterno è necessario produrre copia autentica della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato (o certificazione analoga del segretario): senza tale documentazione il giudicato non può essere considerato provato in cassazione.
- Le eccezioni introdotte in appello sono precluse dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992 se sono nuove; tuttavia la semplice produzione di sentenze già depositate nel primo grado non può essere qualificata come nuova eccezione e quindi può essere esaminata.
- Il principio del ne bis in idem richiede prova certa dell'identità dell'atto impugnato e del giudicato precedente: è necessaria documentazione piena e certificata che dimostri coincidenza dell'oggetto e la definitività della precedente pronuncia.
- La richiesta di riunione di procedimenti è rimessa alla discrezionalità del giudice (finalità di economia processuale); l'omissione della riunione, specie quando i procedimenti richiamati sono già conclusi con giudicato, difficilmente costituisce motivo di annullamento.
- Nel contenzioso tributario l'agente della riscossione (concessionario) è vincolato alla decisione del giudice come adiectus solutionis causa; se l'azione è proposta contro il concessionario, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore. L'erronea individuazione del legittimato passivo non rende inammissibile l'impugnazione.
- Le censure per omesso esame di fatti decisivi in Cassazione richiedono la prova che tali fatti siano stati prodotti e non considerati; una corretta lettura della motivazione della sentenza impugnata è necessaria prima di dedurre omesso esame.
- Se si contesta la ripetizione di atti già annullati, è fondamentale allegare integralmente e con le necessarie attestazioni le precedenti sentenze per evitare il rigetto per insufficiente prova.
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