Sentenza del 02/04/2015 n. 1396 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso ex art. 17 bis c. 2 d.lgs. n.546/1992.- Inammissibilità.- Non ricorre.-Avviso di accertamento sottoscritto da un dirigente in pendenza di giudizio sulla legittimità della nomina .- Legittimità .-Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’avviso di accertamento, deducendo sia la mancata proposizione del reclamo-mediazione previsto dall’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sia l’illegittimità dell’atto perché sottoscritto da un dirigente la cui nomina era oggetto di un giudizio davanti al Giudice del Lavoro.
La decisione
Il giudice ha escluso che la mancata proposizione del reclamo comportasse l’inammissibilità del ricorso: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014, tale omissione determina, eventualmente, l’improcedibilità, consentendo la prosecuzione del giudizio secondo le modalità previste. È stato inoltre ritenuto valido ed efficace l’avviso sottoscritto dal dirigente, poiché l’atto è direttamente riferibile all’Agenzia delle Entrate. La pendenza di un giudizio sulla legittimità della nomina non interrompe l’esercizio della pubblica funzione né determina automaticamente l’invalidità degli atti adottati.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La mancata proposizione del reclamo-mediazione non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma determina l’improcedibilità, con possibilità di regolarizzare o proseguire il procedimento secondo le regole applicabili.
Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014
La decisione è richiamata come fondamento dell’esclusione dell’inammissibilità automatica del ricorso privo del previo reclamo previsto dall’art. 17-bis.
Massime di principio
- Quando una condizione preliminare del ricorso tributario non viene rispettata, occorre distinguere tra inammissibilità e improcedibilità: quest’ultima, di regola, non elimina definitivamente il diritto di agire, ma può consentire una regolarizzazione o la prosecuzione del giudizio.
- La contestazione della legittimità della nomina o dell’incarico del funzionario che ha sottoscritto un atto non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto, soprattutto quando esso è riferibile all’amministrazione pubblica.
- Gli atti amministrativi possono restare efficaci durante la pendenza di controversie relative all’organizzazione interna o al rapporto di lavoro del dirigente, poiché non si ammette una paralisi dell’esercizio della funzione pubblica in assenza di uno specifico provvedimento che sospenda o annulli l’incarico.
- Per ottenere l’annullamento di un avviso non è normalmente sufficiente contestare in astratto la posizione del firmatario: occorre dimostrare una concreta carenza di potere, l’inesistenza della riferibilità dell’atto all’amministrazione o uno specifico vizio previsto dalla legge.
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