Sentenza del 29/01/2019 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Con adesione - Pagamento rateale - Ritardato pagamento della prima rata - Lieve inadempimento - Efficacia del termine art. 15-ter del d.p.r. n. 602/1973 ante tempus - Non sussiste - Perfezionamento dell'adesione e conservazione dei benefici dell'agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a un debito IRPEF e addizionali per l'anno 2007, contestando, tra l'altro, la notifica e la legittimità degli atti presupposti. Dopo la notifica dell'accertamento, aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione e aveva pagato tutte le rate concordate, sebbene la prima rata fosse stata versata con 52 giorni di ritardo, oltre agli interessi. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale ritardo impedisse il perfezionamento dell'adesione e rendesse nuovamente esigibile il debito originario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del preavviso anche con riferimento alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria. Quanto al pagamento tardivo della prima rata, ha precisato che la disciplina del lieve inadempimento introdotta dall'art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973 non era applicabile retroattivamente all'adesione conclusa nel 2014. Tuttavia, il pagamento di tutte le rate, degli interessi e della prima rata prima della scadenza di quella successiva, in assenza di finalità dilatorie, aveva comunque perfezionato l'adesione ed estinto la pretesa tributaria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 159/2015
Il lieve inadempimento comprende i versamenti effettuati entro sette giorni dalla scadenza della rata.
La disciplina del lieve inadempimento opera solo per i rapporti e le adesioni successivi alla sua entrata in vigore e non può essere applicata retroattivamente alle adesioni perfezionate prima del 2015.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili deve essere interpretata estensivamente; il preavviso di fermo amministrativo relativo a una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario.
Art. 86 del d.P.R. n. 602/1973
Il preavviso di fermo è una misura collegata alla riscossione coattiva e può essere contestato dal contribuente prima dell'iscrizione del fermo, anche per vizi sostanziali della pretesa tributaria.
Art. 100 c.p.c.
Il contribuente ha interesse ad agire per ottenere il controllo giudiziale sulla legittimità della pretesa tributaria portata a conoscenza mediante il preavviso di fermo.
Art. 29, lett. b), del d.l. n. 78/2010
La norma è stata richiamata dalla contribuente in relazione alla mancata informativa sulla presa in carico delle somme per la riscossione, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base del perfezionamento dell'accertamento con adesione e dell'estinzione del debito.
Massime di principio
- Il pagamento tardivo della prima rata di un accertamento con adesione concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973 non determina automaticamente la perdita dei benefici dell'adesione.
- In assenza di disciplina normativa applicabile ratione temporis, il giudice può valutare concretamente la condotta del contribuente: pagamento integrale delle rate, corresponsione degli interessi, pagamento prima della rata successiva e assenza di finalità dilatorie sono elementi idonei a dimostrare il perfezionamento sostanziale dell'accordo.
- La disciplina dei sette giorni prevista per il lieve inadempimento non va applicata retroattivamente; per le adesioni anteriori occorre verificare le regole vigenti al momento della conclusione e le circostanze concrete del ritardo.
- Il preavviso di fermo amministrativo per debiti tributari è impugnabile e il contribuente può contestare non solo i vizi propri dell'atto, ma anche la permanenza e la legittimità della pretesa tributaria sottostante.
- Quando il debito originario è stato sostituito da un accordo di adesione integralmente adempiuto, l'Amministrazione non può fondare il fermo sulla pretesa originaria ormai superata o estinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 29 gen 2019Sentenza del 29/01/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →