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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 4420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte erariali indirette - Registro - Contratto di cessione di cubatura - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Assoggettabilità a trascrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma l'applicabilità dell'imposta ipotecaria al contratto di cessione di cubatura, ritenendolo un atto traslativo di un diritto edificatorio soggetto a trascrizione. La cessione deve inoltre risultare dal certificato di destinazione urbanistica, per tutelare l'affidamento dei terzi. Il testo non indica le parti, l'esito formale del dispositivo né l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale e pubblicitario del contratto di cessione di cubatura. Il contratto, trasferendo un diritto edificatorio da un'area a un'altra contigua, incide sulla disciplina urbanistica ed edilizia e determina una redistribuzione del carico edificatorio nella stessa zona del piano regolatore. Per questa ragione deve essere assoggettato a trascrizione e sconta l'imposta ipotecaria. La necessità della trascrizione implica inoltre che il contratto debba essere redatto in forma scritta, non potendo conservare validità se stipulato oralmente.

Norme richiamate

  • Disciplina della trascrizione degli atti relativi a diritti edificatori

    La cessione di cubatura è qualificata come atto traslativo di un diritto edificatorio e, incidendo sull'assetto urbanistico, è soggetta a trascrizione.

  • Disciplina dell'imposta ipotecaria

    Poiché il contratto di cessione di cubatura è trascrivibile, esso sconta l'imposta ipotecaria.

  • Disciplina della forma scritta dei contratti traslativi di diritti edificatori

    La necessità della trascrizione comporta che il contratto debba essere stipulato per iscritto; la forma orale non è sufficiente a conservarne la validità.

Massime di principio

  • La cessione di cubatura non è trattata come una semplice pattuizione privata, ma come un trasferimento di un diritto edificatorio con effetti rilevanti sull'assetto urbanistico.
  • Quando un accordo modifica la potenzialità edificatoria di immobili o aree, occorre verificare la sua trascrivibilità e i conseguenti obblighi fiscali, inclusa l'imposta ipotecaria.
  • La cessione di cubatura deve essere formalizzata per iscritto e resa conoscibile ai terzi mediante gli strumenti pubblicitari previsti, anche per evitare conflitti con successivi acquirenti o aventi causa.
  • Il Comune deve tenere conto della cessione nella documentazione urbanistica, compreso il certificato di destinazione urbanistica, perché la volumetria trasferita incide sulla capacità edificatoria delle aree coinvolte.
  • In situazioni analoghe, la qualificazione giuridica dell'operazione dipende soprattutto dagli effetti sostanziali prodotti sull'assetto urbanistico, non dalla denominazione attribuita dalle parti al contratto.

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