Cassazione Penale, Sentenza n. 05371/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era indagato per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., per presunta appartenenza stabile alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello (Cosa Nostra) dal 22/03/2021 fino ad oggi. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo che le intercettazioni e i contatti drenati dopo la scarcerazione (21/03/2021) dimostrassero il pieno e stabile reinserimento del Cusimano nella gestione della famiglia mafiosa, con ruolo autorevole e funzionale ai fini associativi (riallacci di rapporti con i reggenti e capi di altri mandamenti, interventi per la riscossione di proventi estorsivi, risoluzione di controversie tra cosche). Si è dato rilievo al ripetuto rifiuto di sottoporsi a reggenze subordinate come indice non di allontanamento dall'associazione ma di rivendicazione di autonomia/ruolo. Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e ha escluso la misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto) per l'incapacità di autocustodia e la possibilità di mantenere contatti mafiosi anche tramite terzi; ciò nonostante il ricorrente è ultrasettantenne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato infondati i tre motivi proposti. Ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e dei contatti come indizi di reinserimento e intraneità mafiosa era plausibile e rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità, che qui non è stata riscontrata. Ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che tale presunzione può essere superata solo da elementi concreti (recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa o altri elementi oggettivi) e che il cosiddetto "tempo silente" non è di per sé sufficiente. Quanto alla età del ricorrente (ultrasettantenne), la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'art. 275, comma 4, prevale richiedendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per mantenere la detenzione; il Tribunale aveva invece motivato tale eccezionalità (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, capacità strategico-operativa e protezioni). Cassazione ha ritenuto la motivazione logica e ha confermato la custodia cautelare in carcere, dichiarando esecutiva la misura e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto la trasmissione dell'estratto del provvedimento al PM competente ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte la utilizza quale fattispecie contestata e parametro per valutare la gravità degli indizi e l'idoneità della misura cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (adeguatezza della custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 416-bis; la Corte richiama che tale presunzione può essere superata solo con elementi oggettivi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. recesso dall'associazione), e che il mero "tempo silente" non è sufficiente.
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede limiti all'applicabilità della custodia in carcere per gli ultrasettantenni; la Corte conferma che questa norma prevale sulla presunzione di cui al comma 3 e che, per mantenere la detenzione di un ultrasettantenne, occorre che le esigenze cautelari siano di "eccezionale rilevanza", valutazione compiuta e ritenuta soddisfatta nel caso di specie.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di trasmissione dell'estratto del provvedimento alla procura/esecuzione; la Corte ordina la trasmissione ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o travisamento incontestabile della prova.
- Per i reati di mafia l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce una forte presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (adeguatezza della custodia carceraria) che può essere superata solo da elementi oggettivi e concreti (es. recesso effettivo dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, trasferimento documentabile o collaborazione).
- Il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non prova di per sé l'allontanamento definitivo dall'associazione mafiosa e può essere valutato solo come elemento residuale insieme ad altri indizi concreti.
- Per gli indagati ultrasettantenni la norma che limita la detenzione (art. 275, comma 4) prevale sulla presunzione di custodia in carcere: la detenzione è comunque possibile solo se le esigenze cautelari sono di eccezionale rilevanza e ciò deve essere adeguatamente motivato.
- L'esclusione delle misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto) può essere legittima se il giudice dimostra l'incapacità di autocustodia, il rischio di contatti mafiosi anche tramite terzi e l'impossibilità di garantire l'effettiva efficacia della misura alternativa.
- In fase cautelare il sindacato di legittimità è limitato: le doglianze che chiedono semplicemente una diversa valutazione degli indizi o della persuasività probatoria sono inammissibili se non costituiscono illogicità manifesta o omissione essenziale nella motivazione.
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