Sentenza del 17/03/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Società in accomandita semplice - Socio recedente ante chiusura esercizio sociale - Avviso di accertamento Irpef, - Inefficacia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento IRPEF fondato sull'imputazione pro quota del reddito al socio recedente è stato ritenuto inefficace o illegittimo, poiché il recesso era intervenuto prima della chiusura dell'esercizio e risultava opponibile ai terzi. La quota di reddito doveva essere imputata al nuovo socio o ai soci superstiti, secondo la situazione societaria risultante dopo il recesso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'imputazione pro quota del reddito societario ai fini IRPEF per un periodo successivo al proprio recesso, avvenuto prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso risultava iscritto nei registri pubblici competenti e, pertanto, era opponibile ai terzi. Secondo la prospettazione accolta, dopo il recesso il socio non poteva più essere considerato titolare della quota reddituale, che avrebbe dovuto essere attribuita al socio subentrante oppure ai soci rimasti, in proporzione alle rispettive partecipazioni.
Norme richiamate
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito della società di persone è imputato ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione; tale imputazione deve però riferirsi ai soggetti che risultano effettivamente soci nel periodo rilevante e alla chiusura dell'esercizio, tenendo conto dei mutamenti societari opponibili ai terzi.
Disciplina civilistica del recesso del socio nelle società di persone
Il recesso determina la cessazione della qualità di socio secondo le modalità previste dalla legge e dal contratto sociale. Quando il recesso è formalizzato e reso opponibile mediante iscrizione nei registri pubblici, il socio receduto non può essere considerato titolare della quota reddituale maturata successivamente.
Opponibilità ai terzi dell'iscrizione nei registri pubblici
L'iscrizione del recesso rende conoscibile e opponibile ai terzi la modifica della compagine sociale, impedendo all'Amministrazione finanziaria di imputare automaticamente il reddito al soggetto che non era più socio.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'imputazione fiscale del reddito deve essere verificata alla luce della compagine sociale effettiva e delle variazioni intervenute prima della chiusura dell'esercizio.
- Il socio che recede prima della chiusura dell'esercizio non dovrebbe subire l'imputazione pro quota del reddito riferibile al periodo successivo al recesso, se quest'ultimo è validamente perfezionato e opponibile ai terzi.
- La pubblicità del recesso nei registri competenti è essenziale: senza adeguata iscrizione o prova della conoscibilità da parte dei terzi, l'Amministrazione potrebbe contestare l'opponibilità della modifica societaria.
- Dopo il recesso, la quota reddituale deve essere attribuita al socio subentrante o ai soci rimasti, secondo la titolarità risultante dalla modifica societaria e dalle regole applicabili.
- In caso di accertamento, è opportuno documentare la data del recesso, la sua comunicazione, l'iscrizione nei registri pubblici e la corretta rideterminazione delle quote di reddito.
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