Sentenza n. 995/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di accertamento dello stato di disagio psicosociale di cui all'art. 48 bis del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza approvato con DPR 782-85, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della -OMISSIS- il 12 marzo 2024, non formalmente notificato, ma consegnato in copia il 12 marzo 2024; - del pedissequo provvedimento di ritiro in via cautelare dell’armamento individuale, assegnato al ricorrente, ex art. 48 bis comma 4 emesso il 12 marzo 2024 e notificato in pari data dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della -OMISSIS-; - del provvedimento prot. 0026257, emesso dal -OMISSIS- in data 26 aprile 2024 e notificato in pari data, di sospensione del porto d’armi per uso sportivo n. 356480P intestato al ricorrente; - della comunicazione al dipendente di prolungamento del provvedimento ex art. 48 bis e adesione ad appositi percorsi di sostegno psicologico prot. 0011347 del 17 giugno 2023, notificato al ricorrente in data 9 maggio 2024; - di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti nonché presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il completo ripristino dell'idoneità lavorativa e la restituzione dell'armamento avevano fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, considerata l'adesione del Ministero anche su tale punto.
Atto impugnato: Accertamento dello stato di disagio psicosociale, ritiro cautelare dell'armamento individuale, sospensione del porto d'armi per uso sportivo e prolungamento della misura con adesione a percorsi di sostegno psicologico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati nei suoi confronti ai sensi dell'art. 48-bis del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, relativi all'accertamento dello stato di disagio psicosociale, al ritiro cautelare dell'armamento individuale, alla sospensione del porto d'armi per uso sportivo e al prolungamento della misura con adesione a percorsi di sostegno psicologico. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato il completo ripristino dell'idoneità lavorativa e l'avvenuta restituzione del materiale d'armamento individuale. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; il Ministero ha aderito a tale dichiarazione e alla compensazione.
Norme richiamate
art. 48-bis del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 782/1985
accertamento dello stato di disagio psicosociale; ritiro in via cautelare dell'armamento individuale; prolungamento del provvedimento e adesione a percorsi di sostegno psicologico
La norma costituisce la base dei provvedimenti amministrativi impugnati, ma la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. nel definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravvengono fatti che eliminano l'utilità concreta e attuale della decisione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La restituzione del bene o della posizione giuridica incisa dal provvedimento impugnato, unitamente al ripristino della situazione sostanziale del destinatario, può determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento, senza necessità di esaminare i vizi dedotti nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente aderisce alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e alla richiesta di compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →