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Sentenza

Sentenza n. 995/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di accertamento dello stato di disagio psicosociale di cui all'art. 48 bis del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza approvato con DPR 782-85, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della -OMISSIS- il 12 marzo 2024, non formalmente notificato, ma consegnato in copia il 12 marzo 2024; - del pedissequo provvedimento di ritiro in via cautelare dell’armamento individuale, assegnato al ricorrente, ex art. 48 bis comma 4 emesso il 12 marzo 2024 e notificato in pari data dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della -OMISSIS-; - del provvedimento prot. 0026257, emesso dal -OMISSIS- in data 26 aprile 2024 e notificato in pari data, di sospensione del porto d’armi per uso sportivo n. 356480P intestato al ricorrente; - della comunicazione al dipendente di prolungamento del provvedimento ex art. 48 bis e adesione ad appositi percorsi di sostegno psicologico prot. 0011347 del 17 giugno 2023, notificato al ricorrente in data 9 maggio 2024; - di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti nonché presupposti

Giustizia amministrativa202400399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il completo ripristino dell'idoneità lavorativa e la restituzione dell'armamento avevano fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, considerata l'adesione del Ministero anche su tale punto.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento dello stato di disagio psicosociale, ritiro cautelare dell'armamento individuale, sospensione del porto d'armi per uso sportivo e prolungamento della misura con adesione a percorsi di sostegno psicologico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti adottati nei suoi confronti ai sensi dell'art. 48-bis del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, relativi all'accertamento dello stato di disagio psicosociale, al ritiro cautelare dell'armamento individuale, alla sospensione del porto d'armi per uso sportivo e al prolungamento della misura con adesione a percorsi di sostegno psicologico. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato il completo ripristino dell'idoneità lavorativa e l'avvenuta restituzione del materiale d'armamento individuale. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; il Ministero ha aderito a tale dichiarazione e alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 48-bis del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con d.P.R. 782/1985

    accertamento dello stato di disagio psicosociale; ritiro in via cautelare dell'armamento individuale; prolungamento del provvedimento e adesione a percorsi di sostegno psicologico

    La norma costituisce la base dei provvedimenti amministrativi impugnati, ma la sentenza non ne esamina la legittimità nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. nel definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravvengono fatti che eliminano l'utilità concreta e attuale della decisione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La restituzione del bene o della posizione giuridica incisa dal provvedimento impugnato, unitamente al ripristino della situazione sostanziale del destinatario, può determinare il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento, senza necessità di esaminare i vizi dedotti nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte resistente aderisce alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e alla richiesta di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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