Cassazione Civile, Ordinanza n. 09156/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria che in primo grado era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell'Ufficio e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente, senza verificare compiutamente se l'appello erariale fosse stato tempestivamente proposto e depositato. L'erede della contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 38, comma 3, 49, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che dagli atti non risultava la ricevuta di spedizione delle raccomandate di notificazione dell'appello, ma solo gli avvisi di ricevimento privi di timbro datario o stampigliatura meccanografica attestante la data di spedizione; pertanto, non sarebbe stato possibile verificare la tempestività della notificazione dell'appello né quella del deposito, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione erariale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la produzione dell'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se nell'avviso la data di spedizione sia certificata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, oppure comunque sia attestata in modo idoneo dall'agente postale. Nel caso concreto, gli avvisi prodotti recavano soltanto date manoscritte, senza certificazione postale idonea; inoltre, dalla sentenza di primo grado risultava che il termine lungo per impugnare era scaduto il 12 novembre 2014, mentre l'appello era stato notificato al più il 14 novembre 2014, quindi oltre il termine. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per errori processuali rilevanti, come la mancata verifica della tempestività dell'impugnazione
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla costituzione in giudizio nel processo tributario, ai fini della tempestività del deposito dell'atto d'appello
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale disciplina del termine per impugnare le sentenze nel processo tributario, coordinato con l'art. 327 c.p.c.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla notifica dell'appello nel processo tributario
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al deposito dell'atto di appello e alla verifica della sua tempestività
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma applicabile al giudizio di appello tributario
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine lungo di impugnazione della sentenza, applicabile nel caso concreto nella formulazione previgente alla riforma del 2009
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito
art. 1 L. n. 742 del 1969
richiamato per la sospensione dei termini processuali rilevante nel computo del termine lungo di impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta deve risultare da documentazione idonea a provare la data di spedizione; l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è certificata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica.
- La mera indicazione manoscritta o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non è sufficiente, da sola, a provare la tempestività della notificazione dell'appello.
- Se non è possibile verificare la data effettiva di notificazione e di deposito dell'appello, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
- Quando il termine lungo di impugnazione è decorso e la tardività è certa, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito dichiarando inammissibile l'appello tardivo.
- Nel computo del termine lungo per impugnare occorre applicare la disciplina ratione temporis vigente, compresa la sospensione feriale dei termini se prevista nel periodo considerato.
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