Cassazione Civile, Ordinanza n. 18014/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni contribuenti, delle fatture emesse dalla società concessionaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune, nella parte in cui veniva addebitata l'IVA sull'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno 2016. I giudici di merito avevano accolto le domande dei contribuenti, ritenendo non applicabile l'IVA alla TARI. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la lite riguardasse soltanto la legittimità della rivalsa IVA esercitata dal soggetto passivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull'IVA e sulla TARI, sostenendo che la TARI avrebbe natura non tributaria ma di corrispettivo, e sarebbe quindi assoggettabile ad IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la controversia non appartiene alla giurisdizione tributaria, perché ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa IVA esercitato da un soggetto privato nei confronti di altri privati, senza che vi sia esercizio di potere impositivo o un rapporto tributario in senso proprio. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
È stato invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario; la Corte ha però risolto la questione sulla base della natura privatistica della lite e dell'assenza di un rapporto tributario in senso proprio.
art. 37 c.p.c.
la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevata anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo
La Corte richiama la norma e la lettura restrittiva elaborata dalla giurisprudenza: il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio solo finché non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.
art. 38 cod. proc. civ.
non oltre la prima udienza di trattazione
È menzionato come termine oltre il quale l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere proposta dalle parti, salvo i limiti derivanti dalla formazione del giudicato.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Viene applicato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo per contestare la giurisdizione del giudice tributario; la Corte accoglie la censura per ragioni di riparto di giurisdizione.
artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l'assoggettabilità ad IVA della TARI; il motivo è rimasto assorbito.
art. 1, commi 641 e 642, della legge n. 147 del 2015
Richiamati nel secondo motivo per contestare la natura tributaria della TARI; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la legittimità della rivalsa IVA esercitata da un concessionario o soggetto privato nei confronti dell'utente non integrano, di regola, una lite tributaria, perché non investono l'esercizio di un potere impositivo ma un rapporto privatistico tra soggetti privati.
- Il fatto che il diritto di rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma automaticamente il rapporto tra privati in un rapporto tributario, se manca un soggetto titolare di potestas impositiva e manca un provvedimento espressivo di tale potere.
- In tema di giurisdizione, il difetto può essere rilevato d'ufficio solo finché non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; se il tema è stato specificamente devoluto con l'impugnazione, non opera la preclusione.
- Quando la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., se la causa appartiene alla giurisdizione di altro giudice.
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