Cassazione Penale, Ordinanza n. 29901/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo esaminato riguarda il preteso vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta dal ricorrente eccessiva perché discostata dal minimo edittale. La censura è stata ritenuta generica e, comunque, attinente al solo trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego di una pena di maggior favore richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata tendenza a delinquere, nonché la condotta tenuta prima e dopo il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione valorizza la genericità del motivo e la presenza di una congrua motivazione sul punto da parte della Corte di appello, che aveva giustificato la determinazione della pena oltre il minimo edittale sulla base dei precedenti penali e della condotta dell'imputato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura la determinazione della pena deve essere specifico e non meramente assertivo; doglianze generiche sono inammissibili.
- La scelta del giudice di merito di discostarsi dal minimo edittale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, e non quando la decisione sia sorretta da una motivazione congrua e non illogica.
- Ai fini della quantificazione della pena, possono essere legittimamente valorizzati i precedenti penali dell'imputato e la condotta antecedente e susseguente al reato, ove indicativi della sua personalità e della minore meritevolezza di un trattamento di favore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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