Cassazione Civile, Ordinanza n. 03056/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, effettuata nel 2011 da una società poi fallita, di un villino a favore della figlia della legale rappresentante e socia unica della venditrice. Alcuni creditori della società proposero nel 2014 azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro l’atto di compravendita; nel corso del giudizio intervenne il fallimento della società, che proseguì la domanda chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto verso la massa. Il tribunale dichiarò improcedibile la domanda degli originari attori e accolse la domanda del fallimento. La corte d’appello rigettò l’impugnazione dell’acquirente, ma compensò le spese nei confronti degli originari creditori sul rilievo che non avessero più interesse a partecipare al giudizio. In cassazione l’acquirente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2901 c.c., 345 c.p.c. e 67, comma 3, lett. c), l.fall., sostenendo che l’esenzione da revocatoria per la compravendita a giusto prezzo di immobile destinato ad abitazione principale sarebbe stata una mera difesa, rilevabile d’ufficio, e comunque i presupposti sarebbero stati allegati e provati; 2) omessa pronuncia (formalmente ex art. 360, n. 5 c.p.c.) sui presupposti dell’esenzione; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., contestando la valutazione sull’eventus damni, perché la corte avrebbe considerato il debito ipotecario nominale e non quello effettivo, ignorando la consistenza del patrimonio al momento dell’atto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il pagamento effettuato nello stesso giorno con il ricavato della vendita per estinguere un mutuo garantito da ipoteca. I controricorrenti hanno resistito; i creditori originari e una loro erede hanno proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, sostenendo di avere interesse a resistere in appello anche dopo la declaratoria di improcedibilità della loro originaria domanda, poiché l’appello investiva anche il capo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’acquirente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. come eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni del rito: nel caso concreto era stata sollevata solo nella comparsa conclusionale d’appello, quindi tardivamente, e la tardività assorbiva anche ogni questione di prova e di non contestazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, perché dipendente dal primo, e inammissibili il terzo e il quarto: il terzo perché mirava in realtà a rivalutare il merito e il materiale istruttorio in tema di eventus damni, mentre la Corte d’appello aveva motivato in modo congruo; il quarto per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Sul ricorso incidentale, invece, ha accolto il motivo: ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, affermando che gli originari creditori mantenevano interesse e legittimazione a costituirsi in appello, poiché l’impugnazione investiva anche la loro condanna alle spese. Ha quindi deciso nel merito condannando l’acquirente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello in favore degli originari attori e delle spese di legittimità in favore dei ricorrenti incidentali. Il principio di diritto enunciato riguarda la natura di eccezione in senso stretto dell’esenzione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. e la conseguente soggezione alle preclusioni processuali.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
costituisce il fondamento dell’azione revocatoria ordinaria, rispetto alla quale si è discusso dell’eventus damni e dell’opponibilità di esenzioni come quella fallimentare ex art. 67 l.fall.
art. 345 c.p.c.
preclude in appello le eccezioni nuove in senso stretto; la questione dell’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale è stata ritenuta tardiva.
art. 67, comma 3, lett. c), l.fall.
l’esenzione da revocatoria per compravendita a giusto prezzo di immobile destinato ad abitazione principale integra un’eccezione in senso stretto, soggetta a preclusioni e non rilevabile d’ufficio se dedotta tardivamente.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione non sana la tardività dell’allegazione di un’eccezione in senso stretto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non consente di censurare la mera rivalutazione del fatto; inoltre il motivo sulla pretesa omessa pronuncia è stato ritenuto improprio.
art. 2697 c.c.
la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l’onus probandi, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sui medesimi fatti decisivi.
art. 100 c.p.c.
l’interesse a contraddire permane quando l’impugnazione investe anche il capo sulle spese e la parte è formalmente evocata in appello.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito sul capo delle spese una volta cassata la sentenza limitatamente a tale punto.
art. 66 l.fall.
il curatore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria già introdotta dai creditori.
art. 2938 c.c.
richiamato come esempio di eccezione espressamente riservata alla parte.
art. 167, comma 2, c.p.c.
le eccezioni in senso stretto devono essere proposte a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
art. 112 c.p.c.
il potere di rilievo officioso concerne le eccezioni in senso lato, non quelle riservate alla parte.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
richiamato in via comparativa per qualificare come eccezione in senso stretto l’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso.
art. 2901, comma 3, c.c.
esenzione da revocatoria qualificata come eccezione in senso stretto, soggetta a tempestiva allegazione e prova da parte del convenuto.
art. 1227, comma 1, c.c.
citato in via comparativa per il mutamento giurisprudenziale sulla natura dell’eccezione di concorso colposo del creditore.
art. 72, comma 8, l.fall.
richiamato in funzione comparativa per l’analogia con fattispecie che presuppongono elementi conformativi nella sfera del convenuto.
d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo in relazione al patrocinio a spese dello Stato del fallimento controricorrente.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare, l’esenzione prevista per determinate compravendite immobiliari a giusto prezzo e destinate ad abitazione principale dell’acquirente integra un’eccezione in senso stretto, perché introduce fatti impeditivi ulteriori che ampliano il thema decidendum e presuppongono allegazione tempestiva della parte.
- Le eccezioni in senso stretto devono essere dedotte nei tempi e nei modi previsti dal rito; se formulate per la prima volta in comparsa conclusionale in appello sono tardive e non possono essere esaminate.
- La non contestazione e la produzione documentale non neutralizzano la preclusione derivante dalla tardiva allegazione di un’eccezione in senso stretto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorre quando la censura investe solo la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- In materia di revocatoria ordinaria, la presenza di un’ipoteca sul bene non esclude di per sé l’eventus damni, che va valutato prognosticamente rispetto al possibile venir meno o ridimensionamento della garanzia.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se mira a contestare i medesimi fatti decisivi già esaminati dai due giudici di merito.
- L’interesse a contraddire sussiste anche per le parti originarie del giudizio quando l’appello investe il capo sulle spese che le riguarda, sicché la loro costituzione in appello è legittima e la compensazione delle spese non può fondarsi sul preteso difetto di interesse a resistere.
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