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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30142/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di specializzazione medica, sostenendo di avere frequentato scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1989 senza percepire alcuna remunerazione, nonostante il diritto europeo imponesse una adeguata retribuzione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande per prescrizione; la Corte d’appello aveva poi dichiarato tardivo l’appello. In cassazione i ricorrenti hanno censurato, con un primo motivo, l’errore nel calcolo del termine ex art. 327 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza Covid-19; con un secondo profilo, relativo a uno solo dei ricorrenti, hanno contestato la declaratoria di infondatezza della domanda per mancanza di equipollenza della specializzazione in "scienza dell’alimentazione" e hanno sostenuto che tale equipollenza non poteva essere rilevata d’ufficio e che, comunque, la remunerazione sarebbe stata prevista da successivi atti normativi. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestivo l’appello perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. andava computato tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione Covid; ha però deciso nel merito rigettando l’appello, perché il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999 e, per il ricorrente titolare della specializzazione in scienza dell’alimentazione, mancavano comunque i presupposti per imputare allo Stato il preteso inadempimento comunitario, essendo la specializzazione iniziata dopo il recepimento del d.lgs. n. 257/1991 e non essendo stata adeguatamente allegata l’equipollenza con quelle previste dalle direttive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso perché l’appello non era tardivo: il termine di cui all’art. 327 c.p.c. risultava sospeso dalla normativa emergenziale Covid-19 e dalla sospensione feriale, con conseguente tempestività della notificazione dell’appello. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato l’appello originario dei medici, confermando il rigetto delle domande risarcitorie già pronunciato dal Tribunale. In punto spese, ha mantenuto ferme quelle dei gradi di merito e ha escluso la rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, perché soccombenti all’esito finale della lite.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per l'impugnazione

    Il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali applicabili, incluse quelle emergenziali da Covid-19 e la sospensione feriale, con possibile proroga finale al primo giorno non festivo.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    64 giorni di sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all'11 maggio 2020

    La sospensione emergenziale dei termini processuali si cumula con la sospensione feriale ai fini del calcolo del termine di impugnazione, per non frustrare le esigenze di tutela del diritto di difesa.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999 n. 370

    ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo

    Costituisce il dies a quo del termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica.

  • d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257

    È indicato come atto di parziale e tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica medica.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Concorre a fondare il quadro comunitario relativo al riconoscimento dei diplomi di medico e ai requisiti della formazione specialistica.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Dettava i requisiti minimi della formazione specializzata, poi integrati dalla direttiva 82/76/CEE.

  • Direttiva 82/76/CEE

    la formazione professionale "forma oggetto di una adeguata remunerazione"

    Ha introdotto il principio dell’adeguata remunerazione della formazione a tempo pieno dei medici specialisti e ha imposto agli Stati membri di adeguarsi entro il 31 dicembre 1982.

  • art. 16 Direttiva 82/76/CEE

    entro e non oltre il 31 dicembre 1982

    Ha fissato il termine entro il quale gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva.

Massime di principio

  • Quando il termine lungo per impugnare cade in un periodo interessato da sospensioni processuali straordinarie, tali sospensioni si sommano alla sospensione feriale e il termine va prorogato conseguentemente.
  • La sospensione emergenziale dei termini processuali introdotta per la pandemia da Covid-19 deve essere coordinata con la sospensione feriale in modo da non comprimere il diritto di difesa e di impugnazione.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie può essere soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui l’ordinamento interno ha riconosciuto, in modo rilevante, la pretesa azionabile.
  • L’inadempimento dello Stato all’obbligo di remunerare i medici specializzandi era già oggettivamente conoscibile nel periodo di frequenza dei corsi, quando le direttive risultavano vigenti e non ancora attuate.
  • Se la specializzazione conseguita non coincide nominalmente con quelle previste dalle direttive, l’attore deve allegare in modo specifico gli elementi di equipollenza sostanziale della formazione; in difetto, la domanda non può essere accolta.
  • L’eccezione che incide sul nesso causale e sulla stessa fondatezza della pretesa può essere rilevata d’ufficio quando non sia riservata espressamente alla parte.
  • La mera incertezza su legittimazione, giurisdizione o qualificazione dell’azione non impedisce la decorrenza della prescrizione, potendo la parte utilizzare strumenti processuali idonei a cautelarsi contro oscillazioni interpretative.
  • Se la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti, la cassazione può avvenire senza rinvio, con decisione sostitutiva del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàGiudicato

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