Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/01/2017 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Prelievi ingiustificati su conti correnti da parte di lavoratori autonomi - Presunti generatori di reddito - Incostituzionalità - Sussiste - Applicabilità ai fatti pregressi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva effettuato indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente relative all'anno d'imposta 2006, contestando movimentazioni bancarie non giustificate e determinando maggiori redditi di lavoro autonomo, maggiore base imponibile IRAP e maggiore volume d'affari IVA, con imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente sosteneva di aver dimostrato l'estraneità delle operazioni all'attività professionale e che i prelievi dovessero essere considerati costi idonei a compensare i versamenti. In appello ha inoltre invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che aveva eliminato la presunzione dei prelievi come compensi per i lavoratori autonomi.

La decisione

La Commissione ha riconosciuto che la dichiarazione di incostituzionalità della presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi si applica anche ai fatti pregressi. Tuttavia, nel caso concreto, dopo la rideterminazione operata dai primi giudici, l'accertamento riguardava esclusivamente versamenti bancari non contabilizzati o non giustificati. La presunzione legale sui versamenti è rimasta applicabile e il contribuente non ha fornito una prova contraria ritenuta idonea. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio per 3.000 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    La norma prevedeva che i versamenti e, nella formulazione allora vigente, i prelievi non giustificati potessero essere considerati ricavi o compensi non dichiarati.

    La presunzione legale relativa opera per i versamenti bancari non contabilizzati o non giustificati, salvo prova contraria puntuale del contribuente. La parte relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio quale base normativa per le indagini finanziarie ai fini IVA.

    Consente di utilizzare i dati dei conti correnti per la ricostruzione del volume d'affari IVA, quando le movimentazioni non risultano adeguatamente giustificate.

  • Art. 1, legge n. 311/2004

    Ha esteso ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione relativa ai prelievi bancari.

    L'estensione della presunzione sui prelievi ai lavoratori autonomi è stata ritenuta irragionevole e lesiva dei principi di capacità contributiva, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione che i prelievi non giustificati costituissero compensi imponibili.

    La presunzione dei prelievi come compensi non può essere applicata ai lavoratori autonomi, anche per periodi d'imposta anteriori alla sentenza.

  • Sentenza Cassazione n. 12021/2015

    La declaratoria di incostituzionalità si applica anche ai fatti pregressi.

    Le decisioni sfavorevoli fondate sulla presunzione incostituzionale dei prelievi devono essere annullate o riformate anche se riferite a periodi anteriori alla pronuncia costituzionale.

  • Sentenza Cassazione n. 9721/2015

    I versamenti bancari devono essere imputati a ricavi o compensi, salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella base imponibile o che siano estranei alla produzione del reddito.

    La pronuncia distingue i versamenti dai prelievi: la declaratoria di incostituzionalità non ha eliminato la presunzione legale relativa ai versamenti dei lavoratori autonomi.

Massime di principio

  • Per i lavoratori autonomi, la presunzione fiscale secondo cui i prelievi bancari non giustificati costituiscono compensi imponibili non è applicabile, anche quando i movimenti riguardano periodi d'imposta anteriori alla sentenza della Corte costituzionale.
  • La regola sui versamenti bancari non è stata eliminata: versamenti non contabilizzati o non adeguatamente giustificati possono ancora essere considerati compensi o ricavi imponibili.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, analitica e documentata dell'origine e della destinazione delle movimentazioni, dimostrando che sono già state contabilizzate oppure che sono estranee all'attività professionale.
  • La semplice affermazione che un prelievo riguarda spese personali, o che le banche non hanno fornito documentazione, può non essere sufficiente senza elementi oggettivi di riscontro.
  • In presenza di un accertamento misto, occorre distinguere sempre tra prelievi e versamenti: l'illegittimità della presunzione sui prelievi non comporta automaticamente l'annullamento dell'intero accertamento basato anche su versamenti non giustificati.
  • La prova contraria deve essere valutata con riferimento alla singola operazione e al complesso della documentazione contabile e bancaria disponibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.