L.R. Veneto 17/2009
Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto la prevenzione dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna e la tutela degli osservatori astronomici. Impone PICIL comunali, regole tecniche per nuovi impianti e adeguamento degli esistenti con scadenze fino a 15 anni, istituisce un osservatorio ARPAV, prevede contributi e sanzioni. Abroga la l.r. 22/1997.
Contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico nell'illuminazione esterna nel Veneto
Contenimento dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico nell’illuminazione esterna
La legge regionale del Veneto n. 17 del 2009 detta una disciplina organica per ridurre l’inquinamento luminoso e ottico, contenere i consumi energetici e tutelare cielo stellato, ambiente naturale e attività degli osservatori astronomici nel territorio regionale.
Finalità e principi generali
La Regione promuove:
- la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici conseguenti;
- criteri omogenei di progettazione degli impianti per la sicurezza stradale;
- la tutela della ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici;
- la protezione dell’ambiente naturale, delle specie animali e vegetali e degli equilibri ecologici;
- la tutela dei beni paesaggistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato;
- la diffusione delle tematiche sull’inquinamento luminoso e la formazione di tecnici specializzati.
Il cielo stellato è qualificato come patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
Definizioni rilevanti
La legge definisce, tra l’altro:
- inquinamento luminoso: dispersione di luce artificiale oltre le aree funzionalmente dedicate e oltre il piano dell’orizzonte;
- inquinamento ottico o luce intrusiva: irradiazione su superfici o cose non destinate a essere illuminate;
- abbagliamento: disturbo dovuto al rapporto tra luce diretta e luce riflessa;
- PICIL: piano comunale per la programmazione dei nuovi impianti e degli interventi sugli impianti esistenti;
- osservatorio astronomico: struttura dedicata all’osservazione astronomica scientifica e divulgativa;
- fascia di rispetto: area di tutela intorno a osservatori, siti di osservazione e aree naturali protette.
Compiti della Regione, Province e Comuni
La Regione:
- incentiva l’adeguamento degli impianti esistenti;
- vigila sull’attuazione della legge da parte di Comuni e Province;
- promuove formazione e aggiornamento professionale;
- individua le associazioni regionali aventi finalità di studio e contenimento dell’inquinamento luminoso.
Le Province:
- controllano il corretto e razionale uso dell’energia negli impianti esterni;
- stipulano accordi di programma con i Comuni;
- individuano entro un anno gli impianti di grande inquinamento luminoso e le priorità di bonifica entro l’anno successivo;
- redigono entro due anni un piano di adeguamento degli impianti provinciali.
I Comuni:
- adottano entro tre anni il PICIL;
- adeguano i regolamenti edilizi;
- sottopongono ad autorizzazione tutti gli impianti esterni;
- effettuano controlli e bonifiche;
- applicano le sanzioni amministrative;
- contengono l’incremento dei consumi elettrici per illuminazione pubblica entro l’1% annuo rispetto al consumo iniziale rilevato entro sei mesi.
Osservatorio permanente presso ARPAV
È istituito presso ARPAV l’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, con funzioni di:
- segnalazione di siti e sorgenti di grande inquinamento luminoso;
- supporto tecnico per i PICIL;
- raccolta delle segnalazioni di violazioni;
- acquisizione dati sull’attuazione della legge;
- relazione biennale al Consiglio regionale sul fenomeno e sul risparmio energetico conseguito.
L’Osservatorio è composto da rappresentanti di ARPAV, associazioni, osservatori astronomici, enti gestori di aree protette e da un esperto designato dal presidente; i membri sono nominati dalla Giunta e restano in carica per la legislatura.
Progetto illuminotecnico e esclusioni
Per gli impianti soggetti ad autorizzazione comunale è richiesto un progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato e formato, nel rispetto delle norme CEI e UNI, con certificazione di conformità.
Sono esclusi dal progetto alcuni impianti di modesta entità o temporanei, tra cui specifiche fattispecie elencate dalla legge, per i quali è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’installatore.
Tutela degli osservatori astronomici e fasce di rispetto
La legge tutela gli osservatori professionali e non professionali e i siti di osservazione elencati negli allegati.
Le fasce di rispetto sono pari a:
- 25 km per gli osservatori professionali;
- 10 km per gli osservatori non professionali e i siti di osservazione;
- l’intera area per le aree naturali protette.
Entro 120 giorni la Giunta individua le fasce con cartografia 1:250.000. Nelle fasce:
- gli impianti esistenti non conformi alla precedente disciplina devono adeguarsi entro due anni;
- gli impianti già conformi alla precedente legge sono esentati da ulteriori adeguamenti;
- i nuovi impianti devono rispettare i requisiti più rigorosi dell’articolo 9, senza deroghe.
Su richiesta degli osservatori, per non più di tre giornate l’anno, i sindaci possono disporre lo spegnimento integrale o la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici esterni.
Requisiti tecnici per i nuovi impianti e limitazioni all’illuminazione
La progettazione ed esecuzione di impianti pubblici e privati deve rispettare requisiti tecnici stringenti, tra cui:
- limiti di intensità luminosa verso l’alto;
- uso di lampade ad alta efficienza, con specifiche condizioni per i LED;
- rispetto dei livelli minimi necessari di luminanza/illuminamento;
- dispositivi di riduzione del flusso luminoso, con riduzione superiore al 30% entro le 24:00; nei nuovi impianti stradali la riduzione è obbligatoria in funzione del traffico.
Sono previsti requisiti particolari per:
- lampioni fotovoltaici;
- insegne luminose;
- fari, torri-faro e riflettori;
- impianti sportivi, con specifiche deroghe per strutture oltre 5.000 spettatori;
- piste da sci;
- edifici storici e monumentali.
È vietato in tutto il territorio regionale l’uso, anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, fari laser, giostre luminose, palloni aerostatici luminosi e altri richiami luminosi a fini pubblicitari o voluttuari, nonché la proiezione di immagini o fasci luminosi su edifici, elementi del paesaggio o superfici naturali.
Adeguamento degli impianti esistenti
Gli impianti esistenti non conformi devono essere adeguati secondo scadenze differenziate in base alla potenza della singola sorgente:
- entro 5 anni per sorgenti pari o superiori a 400 W;
- entro 10 anni per sorgenti da 150 W a meno di 400 W;
- entro 15 anni per sorgenti inferiori a 150 W, salve le deroghe.
Per la bonifica e l’adeguamento è consentito, per i privati, intervenire con schermi, sostituzione dei vetri o delle lampade, purché l’impianto finale sia conforme. È inoltre ammesso, in assenza di regolatori di flusso, lo spegnimento del 50% delle sorgenti entro le 23:00, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Contributi regionali e regime sanzionatorio
La Regione concede contributi ai Comuni:
- per la predisposizione dei PICIL;
- per gli interventi di bonifica e adeguamento;
- per la realizzazione di nuovi impianti pubblici e stradali conformi alla legge.
La Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità di erogazione entro 180 giorni.
Le sanzioni prevedono:
- da 260 a 1.030 euro per punto luce per chi realizza impianti difformi, previa diffida e obbligo di adeguamento;
- raddoppio/triplicazione dell’importo nelle fasce di rispetto degli osservatori;
- possibilità per la Regione di escludere dagli aiuti gli enti inadempienti.
I proventi delle sanzioni sono destinati dai Comuni agli interventi di adeguamento della pubblica illuminazione.
Copertura finanziaria e abrogazione della disciplina previgente
Per il triennio 2009-2011 la legge quantifica gli oneri e ne dispone la copertura nel bilancio regionale; per gli esercizi successivi il finanziamento è demandato alle leggi finanziarie.
È espressamente abrogata la legge regionale Veneto 27 giugno 1997, n. 22, che costituiva la disciplina previgente in materia.
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