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Legge

L.R. Veneto 16/2009

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Veneto 16/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 16/2009 introduce misure anticrisi per l’agricoltura: contributi sugli interessi del credito di esercizio, agevolazioni per il consolidamento di passività e accordi con ISMEA per la garanzia dei finanziamenti. Prevede inoltre semplificazioni amministrative tramite CAA e modifica norme su AVEPA e sul settore vivaistico. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Interventi straordinari per il settore agricolo veneto contro la crisi e per la semplificazione amministrativa

Interventi straordinari per l’agricoltura veneta contro la crisi e per la semplificazione amministrativa

La legge regionale del Veneto disciplina un pacchetto di misure straordinarie rivolte al settore agricolo e agroalimentare per attenuare gli effetti della crisi economico-finanziaria e semplificare alcuni adempimenti amministrativi. Gli interventi sono limitati al territorio della Regione del Veneto e combinano agevolazioni finanziarie, garanzie sul credito e modifiche organizzative a favore della gestione dei procedimenti.

Finalità e obiettivi generali

La Regione mira a sostenere la competitività delle imprese agricole e agroalimentari intervenendo su più fronti: riduzione degli oneri sul credito a breve, consolidamento delle passività legate a investimenti, miglioramento dell’accesso al credito e snellimento delle procedure amministrative. Il provvedimento nasce come risposta congiunturale alla crisi economica e finanziaria del 2009.

Agevolazioni per il credito di esercizio

La Giunta regionale può concedere un contributo sugli interessi relativi alle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, fino a copertura massima del 100% degli interessi corrisposti dall’impresa, con limite di euro 2.500,00 per impresa.

Possono accedere gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che:

  • siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS come coltivatori diretti oppure come imprenditori agricoli professionali (IAP);
  • risultino in regola con i versamenti previdenziali;
  • conducano un’azienda di almeno 3 UDE in zona montana o 10 UDE nelle altre zone.

Nella concessione dell’aiuto è riconosciuta priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può modificare o integrare i requisiti di accesso e i criteri di priorità. Le operazioni ammesse devono avere durata non superiore a 360 giorni e riguardare prestiti contratti per esigenze di esercizio dell’impresa agricola o di imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. Gli aiuti devono rispettare la disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Consolidamento di passività onerose

La Giunta regionale può concedere agevolazioni alle aziende agricole, singole o associate, condotte da soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile e qualificabili come micro, piccole o medie imprese secondo la disciplina comunitaria, per finanziamenti destinati al consolidamento di passività onerose derivanti da investimenti aziendali.

Per questa finalità è istituita presso Veneto Sviluppo S.p.A. una specifica sezione del fondo di rotazione del settore primario. La Giunta regionale definisce i criteri per individuare le imprese ammissibili e per regolare l’intervento del fondo. Gli aiuti non possono essere erogati prima dell’autorizzazione della Commissione europea e della pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Accesso al credito tramite ISMEA

Per favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale è autorizzata a definire un accordo con ISMEA per l’utilizzo del fondo di garanzia previsto dal decreto legislativo n. 102/2004. Lo strumento è destinato alla prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, finalizzati a investimenti aziendali oppure alla trasformazione di precedenti passività in operazioni di durata medio-lunga.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Per ridurre tempi e oneri amministrativi nel settore agricolo, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua i procedimenti, anche di competenza locale, per i quali è ammessa la presentazione dell’istanza tramite i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Per i procedimenti individuati:

  • il provvedimento finale deve essere adottato entro il termine stabilito per ciascun procedimento;
  • il termine decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita dal CAA;
  • il termine non può superare 180 giorni;
  • decorso il termine, l’istanza si considera accolta.

La Giunta regionale definisce anche le modalità di certificazione della data di inoltro dell’istanza e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Modifiche all’AVEPA e pubblicità legale degli atti

La legge integra la disciplina dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) prevedendo un proprio albo ufficiale presso la sede centrale e le sedi periferiche. Su tale albo sono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti richiedono questa forma di pubblicità, ai fini della decorrenza degli effetti giuridici.

Modifiche alla disciplina del settore vivaistico

È modificata la normativa regionale sulla tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, estendendo anche alle ditte individuali la possibilità di far riferimento al possesso dei requisiti professionali tramite il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta alle attività previste.

Copertura finanziaria

Per gli interventi sul credito di esercizio e sull’accesso al credito sono stanziati oneri correnti pari a euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009. Per il consolidamento delle passività onerose sono previsti oneri d’investimento pari a euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, mediante prelievo e contestuale incremento di specifiche unità previsionali di base del bilancio regionale pluriennale 2009-2011.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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