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Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto e permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva presentato tramite kit postale una richiesta di rilascio del permesso per lavoro subordinato dopo avere reperito un’occupazione a tempo determinato. La Questura ha dichiarato inammissibile l’istanza perché il ricorrente non aveva previamente richiesto alla Prefettura-Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta alla conversione. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 5, comma 5, e 13 del d.lgs. 286/1998, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, sostenendo che tali adempimenti avrebbero consentito di integrare la documentazione. Il ricorrente qualificava inoltre la propria posizione come diritto soggettivo. Con una seconda doglianza deduceva eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta, sostenendo di avere ignorato l’impossibilità di ottenere regolarmente il permesso lavorativo e di avere svolto attività lavorativa nel periodo compreso tra l’adozione del provvedimento e la sua conoscenza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errata la qualificazione della posizione come diritto soggettivo, rilevando che la controversia è stata correttamente proposta davanti al giudice amministrativo in assenza, per la materia trattata, di una previsione di giurisdizione esclusiva incompatibile con tale qualificazione. Nel merito, ha applicato l’art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, secondo cui il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e cui sia offerto un contratto subordinato può chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso. La richiesta del nulla osta prefettizio costituisce un presupposto necessario per il successivo rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura. Poiché il ricorrente aveva presentato direttamente alla Questura una richiesta tramite kit postale senza previamente ottenere, né richiedere, il nulla osta, l’Amministrazione ha correttamente rilevato la mancanza di un presupposto sostanziale previsto dalla legge. Tale omissione non costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, ma una carenza sostanziale non integrabile mediante ulteriore istruttoria. Anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento, poiché l’esercizio del potere era vincolato e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. 241/1990, era palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il ricorrente ignorasse la procedura corretta o avesse svolto attività lavorativa dopo l’adozione del decreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato deve essere richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione e presuppone il rilascio del nulla osta prefettizio; la Questura non può rilasciare il titolo in assenza di tale presupposto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La mancanza del nulla osta alla conversione non è un’irregolarità amministrativa sanabile, ma una carenza sostanziale relativa a un presupposto normativo necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990

    È palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando il potere esercitato è vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede il previo intervento dello Sportello Unico per l’Immigrazione e il rilascio del relativo nulla osta prefettizio; la presentazione diretta alla Questura della domanda di permesso non sostituisce tale adempimento.
  • L’assenza del nulla osta prefettizio richiesto per la conversione del permesso di soggiorno costituisce la mancanza di un presupposto sostanziale previsto dalla legge e non una mera irregolarità amministrativa sanabile mediante integrazione documentale.
  • Quando manca un presupposto normativo indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno, l’attività della Questura è vincolata e non sussiste un obbligo di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori diretti a colmare tale carenza.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento vincolato se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della l. 241/1990.
  • La mera ignoranza dell’interessato circa la procedura di conversione e l’eventuale svolgimento di attività lavorativa non possono sostituire il nulla osta prefettizio né rendere sanabile l’assenza del presupposto richiesto dalla disciplina sull’immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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