Cassazione Civile, Ordinanza n. 05858/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile effettuata da una società poi fallita in favore di un'altra società. Il curatore del fallimento ha promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace l'atto di compravendita, assumendo che esso arrecasse pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato la decisione. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. I primi due motivi censuravano la decisione d'appello nella parte in cui aveva ritenuto tempestiva l'azione, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla data di stipula dell'atto e non dalla trascrizione; la ricorrente contestava inoltre la corretta applicazione dell'art. 69-bis l.fall. e la qualificazione del termine. Il terzo motivo denunciava formalmente violazione di norme sostanziali e processuali in tema di revocatoria, onere della prova e valutazione delle prove, ma in realtà mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'eventus damni, che i giudici avevano ravvisato considerando la consistenza del patrimonio residuo della debitrice, l'ammontare dei crediti ipotecari e dei crediti ammessi al passivo, nonché il fatto che l'atto riguardava anche beni non ipotecati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'impostazione della Corte d'appello sia sulla tempestività dell'azione revocatoria, affermando che il termine quinquennale decorre dalla pubblicità dell'atto verso i terzi e, per gli atti immobiliari, dunque dalla trascrizione, sia sulla valutazione del terzo motivo, reputato una critica di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, a una ulteriore somma in favore del controricorrente per la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma sostanziale che disciplina l'azione revocatoria ordinaria; viene richiamata insieme all'azione revocatoria fallimentare per affermare l'assimilabilità del regime del termine quinquennale e la rilevanza della pubblicità dell'atto ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 2903 c.c.
La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria decorre dal momento in cui l'atto è reso opponibile ai terzi mediante pubblicità, non dalla mera stipulazione.
art. 2935 c.c.
È usato in coordinamento con l'art. 2903 c.c. per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando l'atto è conoscibile dai terzi tramite pubblicità.
art. 66 l.fall.
È richiamato per inquadrare l'azione revocatoria esercitata dal curatore del fallimento come azione soggetta al termine quinquennale e al termine triennale di cui all'art. 69-bis l.fall.
art. 69-bis l.fall.
Prevede un doppio termine per le azioni revocatorie fallimentari: non possono essere proposte decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, decorsi cinque anni dal compimento dell'atto; la Corte ne ribadisce il coordinamento con il regime della revocatoria ordinaria.
art. 380-bis c.p.c.
Viene richiamato per la proposta di definizione del giudizio in cassazione; la mancata seria confutazione della proposta da parte della ricorrente viene valorizzata ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
art. 360-bis c.p.c.
È evocato come base dell'inammissibilità dei primi due motivi, perché le censure si ponevano contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offrivano prospettive di accoglimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza non investe davvero la ripartizione dell'onere probatorio bensì la valutazione del materiale probatorio.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Sono richiamati formalmente nel terzo motivo; la Corte osserva che la censura non denuncia un vero vizio processuale, ma mira a sollecitare una nuova valutazione delle prove, inammissibile in cassazione.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, in combinato disposto con l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Unitamente all'art. 96, comma 4, c.p.c., consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di trasferimento immobiliare, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento della pubblicità dell'atto nei confronti dei terzi, poiché solo da quel momento il diritto può essere utilmente esercitato.
- Il termine triennale previsto per le revocatorie fallimentari e il termine quinquennale di prescrizione devono essere letti in coordinamento sistematico con le regole sulla trascrizione e sull'opponibilità degli atti immobiliari, senza distinguere irragionevolmente tra azione del creditore e azione del curatore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente costruita come violazione di legge o di norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito istruttorio, se la decisione di merito ha correttamente individuato il riparto dell'onere della prova e ha motivato sull'eventus damni.
- Ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni può essere integrato anche da una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore che renda meno fruttuosa o più incerta la soddisfazione del credito, senza necessità di un depauperamento assoluto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05814/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05820/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05822/2026 del 15/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →