Sentenza del 11/02/2015 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento - Sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato - Necessità - Contestazione della legittimazione del funzionario sottoscrivente l'avviso di accertamento e/o del funzionario delegante alla sottoscrizione - Onere di fornire la prova la prova della legittimazione - Incombe all'Ufficio finanziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso fosse invalido perché non risultava dimostrato che fosse stato sottoscritto dal Capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato. In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione provare sia la legittimazione del sottoscrittore, sia l’esistenza e la validità della delega, anche producendo la relativa documentazione in giudizio. È stata inoltre esaminata la notificazione effettuata a mezzo posta, contestandosi la necessità di una relata di notifica separata.
La decisione
È stato affermato che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell’ufficio oppure da un funzionario della carriera direttiva munito di delega. Quando il contribuente contesta tale legittimazione, l’Ufficio ha l’onere di dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo e l’effettiva esistenza della delega. Per la notificazione a mezzo posta non è necessaria una relata autonoma: la prova della notifica è fornita dall’avviso di ricevimento redatto dall’incaricato alla distribuzione.
Norme richiamate
Norme in materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del Capo dell’ufficio o di funzionario delegato
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione è valida solo se proviene dal titolare dell’ufficio o da un funzionario delegato secondo legge. Se la legittimazione è specificamente contestata, l’Amministrazione deve fornire la prova della delega e dei relativi poteri.
Disciplina della notificazione degli atti tributari a mezzo posta
La prova della notifica effettuata a mezzo posta è data dall’avviso di ricevimento redatto dall’incaricato alla distribuzione.
La notificazione postale non richiede necessariamente una relata separata: l’avviso di ricevimento è sufficiente a documentare la consegna, secondo le modalità previste.
Massime di principio
- La contestazione della firma o della delega del funzionario non può restare priva di risposta: una volta sollevata in modo specifico, spetta all’Amministrazione dimostrare la legittimazione del sottoscrittore.
- La delega deve essere concretamente provata e non può essere desunta soltanto dalla qualifica del funzionario o dalla sua mera sottoscrizione.
- La validità dell’avviso dipende dalla regolare provenienza dell’atto; l’assenza o la mancata prova della delega può comportare l’invalidità dell’accertamento.
- Per gli atti notificati per posta, l’avviso di ricevimento normalmente costituisce la prova della notificazione e non è indispensabile una relata autonoma.
- Chi contesta la sottoscrizione o la notifica deve formulare una contestazione specifica; l’Amministrazione deve poi produrre la documentazione idonea a dimostrare poteri, delega e regolare consegna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2617 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2623 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2628 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2635 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2637 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 feb 2015Sentenza del 11/02/2015 n. 2642 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →