Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 3/2024

Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona).

Normativa regionaleL.R. Umbria 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 25 marzo 2024, n. 3 sostituisce l’art. 5 della l.r. 2/2024 sui contratti riservati. Le stazioni appaltanti possono riservare partecipazione o esecuzione di affidamenti, nei limiti dell’art. 61 d.lgs. 36/2023, a operatori e cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate. La Giunta disciplina le modalità attuative con regolamento, prevedendo una quota minima del 20% del valore annuo delle procedure.

Modifica alla disciplina umbra sui contratti riservati per l’inserimento di persone con disabilità o svantaggiate

Modifica della disciplina regionale sui contratti riservati

La legge regionale Umbria 25 marzo 2024, n. 3 interviene sulla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, sostituendone integralmente l’articolo 5 in materia di contratti riservati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria e si coordina con l’articolo 61 del d.lgs. 36/2023.

Ambito di applicazione e finalità

La nuova disciplina è finalizzata a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità o svantaggiate, secondo le definizioni richiamate dall’art. 61, comma 4, del d.lgs. 36/2023. La riserva opera nel quadro delle procedure di affidamento pubbliche e riguarda sia la partecipazione sia l’esecuzione dei contratti.

Soggetti destinatari delle riserve

Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento oppure riservarne l’esecuzione:

  • a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
  • a cooperative sociali e loro consorzi con la medesima finalità;
  • nell’ambito di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% dei lavoratori degli operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

La previsione esclude espressamente le procedure relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 2/2024.

Modalità attuative e quota minima regionale

La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con proprio regolamento le modalità attuative della norma. Nel fissare tali modalità deve applicare una percentuale minima pari al 20% del valore delle procedure di affidamento da espletare nell’anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, modulandola in relazione:

  • alla natura delle procedure;
  • all’oggetto delle procedure;
  • al numero delle procedure da svolgere.

Regime temporale e rilevanza pratica

La legge è di immediata rilevanza per l’aggiornamento della disciplina regionale vigente, ma il testo non introduce una scadenza o un termine finale di applicazione. Non contiene disposizioni finanziarie, sanzionatorie o transitorie ulteriori rispetto alla sostituzione dell’articolo 5.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.