L.R. Umbria 3/2024
Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 25 marzo 2024, n. 3 sostituisce l’art. 5 della l.r. 2/2024 sui contratti riservati. Le stazioni appaltanti possono riservare partecipazione o esecuzione di affidamenti, nei limiti dell’art. 61 d.lgs. 36/2023, a operatori e cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate. La Giunta disciplina le modalità attuative con regolamento, prevedendo una quota minima del 20% del valore annuo delle procedure.
Modifica alla disciplina umbra sui contratti riservati per l’inserimento di persone con disabilità o svantaggiate
Modifica della disciplina regionale sui contratti riservati
La legge regionale Umbria 25 marzo 2024, n. 3 interviene sulla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2, sostituendone integralmente l’articolo 5 in materia di contratti riservati. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria e si coordina con l’articolo 61 del d.lgs. 36/2023.
Ambito di applicazione e finalità
La nuova disciplina è finalizzata a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità o svantaggiate, secondo le definizioni richiamate dall’art. 61, comma 4, del d.lgs. 36/2023. La riserva opera nel quadro delle procedure di affidamento pubbliche e riguarda sia la partecipazione sia l’esecuzione dei contratti.
Soggetti destinatari delle riserve
Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento oppure riservarne l’esecuzione:
- a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
- a cooperative sociali e loro consorzi con la medesima finalità;
- nell’ambito di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% dei lavoratori degli operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
La previsione esclude espressamente le procedure relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 2/2024.
Modalità attuative e quota minima regionale
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con proprio regolamento le modalità attuative della norma. Nel fissare tali modalità deve applicare una percentuale minima pari al 20% del valore delle procedure di affidamento da espletare nell’anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, modulandola in relazione:
- alla natura delle procedure;
- all’oggetto delle procedure;
- al numero delle procedure da svolgere.
Regime temporale e rilevanza pratica
La legge è di immediata rilevanza per l’aggiornamento della disciplina regionale vigente, ma il testo non introduce una scadenza o un termine finale di applicazione. Non contiene disposizioni finanziarie, sanzionatorie o transitorie ulteriori rispetto alla sostituzione dell’articolo 5.
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