L.R. Umbria 6/2024
Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Umbria le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori collettivi, prevedendo contributi e altri strumenti finanziari, attività di formazione/informazione, un registro regionale, un tavolo tecnico e criteri di sostegno favorendo soggetti svantaggiati, aree interne e progetti con impatto sociale. Previste scadenze attuative entro 180 giorni e entro 1 anno dall’entrata in vigore.
Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo in Umbria
Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo
La legge disciplina interventi della Regione Umbria per favorire la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per autoconsumo, in coerenza con la normativa europea e nazionale. L’obiettivo è anche ridurre la povertà energetica e sociale e incentivare l’efficientamento energetico e la diminuzione dei prelievi dalla rete.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda due categorie di soggetti:
- le comunità energetiche rinnovabili, considerate soggetti giuridici autonomi che operano secondo l’articolo 31 del d.lgs. 199/2021;
- gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, cioè gruppi di almeno due clienti finali che operano secondo l’articolo 30 del d.lgs. 199/2021.
La legge si applica al territorio della Regione Umbria e richiama espressamente il rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale di settore.
Strumenti di sostegno economico e criteri di priorità
La Regione sostiene le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori collettivi mediante contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi. Il sostegno può riguardare:
- la predisposizione dei progetti e della documentazione per la costituzione delle comunità e dei gruppi;
- l’acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell’energia;
- l’acquisto delle tecnologie necessarie a realizzare le finalità della legge.
Nella determinazione dell’entità e delle forme di sostegno la Regione deve considerare:
- la condizione economica dei membri, privilegiando i soggetti economicamente svantaggiati per contrastare la povertà energetica e favorire la solidarietà sociale;
- la localizzazione degli impianti, con preferenza per progetti di riqualificazione territoriale in aree montane e interne della regione, per contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;
- i progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche in collaborazione con enti locali ed enti del terzo settore;
- la presenza, nelle comunità energetiche, di enti locali che abbiano approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione climatica, oppure che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti di edifici pubblici.
Iniziative di formazione, informazione e messa a disposizione di aree pubbliche
La Regione promuove e sostiene iniziative di formazione e informazione su energia rinnovabile, autoconsumo, condivisione dell’energia ed efficientamento energetico.
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, la Regione e gli enti locali devono individuare i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche nella loro disponibilità da mettere eventualmente a disposizione anche di terzi per installare impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore.
Atti attuativi e criteri di applicazione
La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, deve adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge una deliberazione con i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste dalla legge, incluse quelle relative alle iniziative di cui sopra.
Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili
È istituito presso la direzione regionale competente il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria. La sua disciplina deve essere definita con atto della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il Registro serve a fornire al Tavolo tecnico i dati necessari per le attività di competenza e contiene almeno:
- i dati identificativi delle comunità energetiche;
- la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità;
- le quote annuali di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa, oltre ai dati sulla riduzione dei consumi energetici.
Le comunità energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale e beneficiarie dei sostegni regionali devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, contenente almeno:
- composizione della comunità per tipologia e numero dei membri;
- localizzazione degli impianti a servizio della comunità;
- dati utili a determinare la quantità di energia prodotta, autoconsumata e condivisa.
Le informazioni del Registro possono essere integrate, ove consentito, con i dati delle piattaforme nazionali e con quelli trasmessi da GSE e RSE ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 199/2021.
Tavolo tecnico permanente
La Giunta regionale istituisce con apposito provvedimento un Tavolo tecnico permanente, coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse. Il Tavolo ha il compito di:
- acquisire dati sulla riduzione dei consumi energetici, sull’autoconsumo e sull’uso di energie rinnovabili;
- raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle comunità energetiche;
- individuare buone pratiche per diffondere le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo;
- individuare modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.
Il Tavolo può formulare proposte da sottoporre ad ARERA sulla regolazione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori collettivi. Non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e i componenti non percepiscono compensi, gettoni di presenza né rimborsi spese.
Aiuti di Stato e rapporti con l’Unione europea
Gli atti attuativi della legge che configurano aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti di esenzione o in regime de minimis.
Monitoraggio e clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati in termini di promozione delle comunità energetiche, dell’autoconsumo collettivo, dell’efficientamento energetico e della riduzione dei prelievi dalla rete.
Ogni due anni la Giunta regionale trasmette una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge, anche avvalendosi del Tavolo tecnico. La relazione deve riguardare in particolare:
- gli interventi realizzati e le risorse stanziate e utilizzate per il sostegno;
- le iniziative di formazione e informazione svolte;
- il numero delle comunità istituite, dei Comuni e dei soggetti aderenti, con le caratteristiche degli impianti;
- la riduzione dei consumi da fonti non rinnovabili e la quota di energia prodotta, autoconsumata e condivisa;
- le criticità emerse nell’attuazione.
L’Assemblea può promuovere forme di valutazione partecipata e rendere pubblici i risultati, anche tramite il sito istituzionale.
Copertura finanziaria e durata della spesa
Il finanziamento della legge può provenire da risorse europee, statali e regionali compatibili con le finalità previste.
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti”, con copertura a carico del Fondo speciale del bilancio regionale 2024-2026. Per gli anni successivi, la quantificazione e autorizzazione degli oneri è rimessa alla legge di bilancio regionale.
Attualità della disciplina
La legge è recente e finalizzata a disciplinare un settore attuale; non risultano nel testo limiti di efficacia già scaduti o eventi ormai conclusi. La disciplina è quindi tuttora applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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