L.R. Umbria 4/2024
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il testo unico regionale sull’agricoltura in materia di funghi epigei spontanei: istituisce corsi facoltativi con attestato, trasferisce all’Agenzia forestale regionale funzioni di rilascio autorizzazioni, vigilanza e sanzioni, vieta la raccolta/commercializzazione degli ovoli chiusi di Amanita e introduce una maggiorazione sanzionatoria per la raccolta eccedente i limiti. Prevede una disciplina transitoria per chi ha frequentato corsi negli ultimi 5 anni.
Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei in Umbria
Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei in Umbria
La legge regionale dell’Umbria del 6 maggio 2024, n. 4 interviene sul testo unico regionale in materia di agricoltura per aggiornare la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. Il provvedimento riorganizza competenze e procedure, rafforza i divieti ecologici e sanitari e introduce una disciplina transitoria per gli attestati dei corsi già svolti.
Corsi facoltativi e attestato di partecipazione
La Regione promuove corsi facoltativi finalizzati a far acquisire conoscenze sulle specie di funghi e sulle principali norme a tutela della flora e dell’ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione regionale, dall’Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati micologici delle ASL e dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.
I corsi devono avere una durata minima di diciotto ore. Al termine, i soggetti autorizzati rilasciano un attestato di partecipazione.
Per ottenere l’attestato è necessaria la presenza ad almeno il 75% delle attività didattiche previste; l’attestato deve indicare il numero di ore effettivamente svolte.
Autorizzazioni alla raccolta e competenze dell’Agenzia forestale regionale
La disciplina vigente viene accentrata in capo all’Agenzia forestale regionale, che sostituisce i precedenti soggetti territoriali nelle principali funzioni amministrative.
In particolare, l’Agenzia forestale regionale rilascia le autorizzazioni alla raccolta nei casi previsti dalla normativa e gestisce anche il rinnovo o le ulteriori attività istruttorie collegate, secondo quanto richiamato dal testo modificato.
Per i micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, l’Agenzia forestale regionale può rilasciare, su istanza, un’autorizzazione permanente valida in tutto il territorio regionale, ma solo per comprovati motivi didattici e di studio.
Per i cittadini non residenti in Umbria, con la sola esclusione dei residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, è necessario essere autorizzati dall’Agenzia forestale regionale alla raccolta dei funghi, nel rispetto delle norme del capo dedicato.
Divieti di raccolta e commercializzazione
La legge conferma il divieto, per ragioni ecologiche e sanitarie, di raccogliere e commercializzare esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso.
La raccolta è consentita solo quando l’ovolo presenti una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale tale da rendere visibili le lamelle e consentire una sicura identificazione dell’esemplare.
Vigilanza, formazione del personale e sanzioni
La Regione promuove la conoscenza e l’aggiornamento delle norme del capo sui funghi anche per il personale preposto alla vigilanza.
Le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative vengono attribuite all’Agenzia forestale regionale, che subentra ai precedenti enti territoriali competenti.
Per una specifica violazione richiamata dalla legge, la sanzione amministrativa base di euro 156,00 è maggiorata di euro 15,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di tre.
Disposizione transitoria sugli attestati dei corsi già svolti
È previsto un regime transitorio per chi, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della legge, abbia già partecipato effettivamente ad almeno il 75% di un corso di diciotto ore in materia di raccolta funghi e abbia ottenuto il relativo attestato di partecipazione da uno dei soggetti autorizzati.
In tali casi, su istanza, può essere rilasciato l’attestato previsto dalla nuova disciplina.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 mag 2024L.R. Umbria 6/2024
- Legge · 6 mag 2024L.R. Umbria 5/2024
- Legge · 25 mar 2024L.R. Umbria 3/2024
- Legge · 20 giu 2024L.R. Umbria 7/2024
- Legge · 20 giu 2024L.R. Umbria 8/2024
- Legge · 28 giu 2024L.R. Umbria 9/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →