Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 1/2024

Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna il Nuovo Statuto umbro del 2005 introducendo richiami al diritto UE, nuovi principi su ambiente, crisi climatica, cultura, turismo, agricoltura, connettività, partecipazione e rapporti con enti locali. Riforma anche procedure legislative, referendum, organi assembleari, bilanci e garanzie statutarie. Efficacia dalla pubblicazione, con adeguamenti legislativi entro fine legislatura e del Regolamento interno entro 90 giorni.

Modifiche allo Statuto della Regione Umbria

Modificazioni allo Statuto della Regione Umbria

La legge regionale interviene in modo diffuso sul Nuovo Statuto della Regione Umbria del 2005, aggiornandone i principi fondamentali, l’assetto istituzionale e le regole di funzionamento degli organi regionali. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Umbria e produce effetti dalla sua entrata in vigore, con specifici termini transitori per l’adeguamento della legislazione e del Regolamento interno dell’Assemblea.

Principi fondamentali, diritti e valori della Regione

Lo Statuto viene integrato per richiamare espressamente anche le norme dell’Unione europea tra i parametri fondamentali dell’azione regionale. Vengono rafforzati i principi legati a coesione sociale, economica e territoriale, alla cultura del lavoro e dell’impresa, alla valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storicolocali, nonché alla tutela delle persone con disabilità, cui si riconoscono autonomia, inclusione sociale, cittadinanza attiva e pieno inserimento professionale.

La Regione conferma e amplia il proprio impegno sulla tutela dei consumatori, promuovendo correttezza dell’informazione, tracciabilità, sicurezza, qualità, salubrità, funzionalità e durabilità dei prodotti, oltre a modelli di consumo ambientalmente compatibili e sostenibili. In materia di parità, viene ribadita la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, con particolare attenzione all’accesso alle cariche elettive e al riequilibrio della rappresentanza negli organi regionali e negli enti o società partecipati.

Famiglia, natalità, aree interne e contrasto alla marginalizzazione

Lo Statuto prevede politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, misure a sostegno delle giovani coppie e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati, nonché interventi a favore della natalità. Le aree interne sono riconosciute come presidi essenziali per la tutela del territorio e sono oggetto di politiche per valorizzazione economica, sociale, ambientale e culturale, sviluppo, ripopolamento e contrasto alla marginalizzazione e al declino demografico.

Ambiente, paesaggio, biodiversità e crisi climatica

La disciplina ambientale è profondamente rafforzata. La Regione riconosce il diritto a vivere in un ambiente salubre e il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni ambientali e sui rischi per la salute derivanti da attività economiche e opere pubbliche o private. Ambiente, paesaggio e biodiversità sono qualificati come beni essenziali della collettività.

La Regione tutela il patrimonio montano, rurale, idrico e forestale, e la conservazione delle specie autoctone. Nell’azione amministrativa assume i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione, promuovendo riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti e il contenimento di rumori ed emissioni inquinanti.

È introdotto anche un articolo specifico sulla crisi climatica: la Regione riconosce il grave rischio connesso ai cambiamenti climatici, sviluppa politiche di adattamento delle comunità, sostiene la transizione ecologica e la riduzione delle cause antropiche dei cambiamenti climatici, mirando alla neutralità climatica in armonia con i livelli istituzionali nazionali e internazionali.

Cultura, turismo, agricoltura e sviluppo sostenibile

Lo Statuto valorizza il patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico umbro e promuove le attività economiche collegate. Il turismo è qualificato come motore sociale ed economico, da sviluppare nel rispetto della qualità e della sostenibilità ambientale, valorizzando risorse identitarie, eccellenze locali, vocazioni territoriali e tradizioni umbre.

In materia agricola, la Regione promuove, sostiene e tutela l’attività agricola anche per la sua funzione di tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale, di prevenzione del dissesto idrogeologico e di salvaguardia della biodiversità. Sullo sviluppo sostenibile viene ribadita la qualificazione degli insediamenti e delle infrastrutture e la rigenerazione dell’ambiente urbano, con attenzione al recupero, alla rivitalizzazione e alla progettazione integrata di città, centri storici e piccoli borghi.

Salute, istruzione, formazione, lavoro e connettività

La Regione promuove la salute come diritto universale, tramite il servizio sanitario regionale e una rete di servizi sanitari, sociali e assistenziali accessibile, equa e non discriminatoria, con coinvolgimento di utenti, cittadini, volontariato ed enti del terzo settore. È rafforzata anche la promozione di politiche per l’invecchiamento attivo e di misure specifiche a favore delle persone con disabilità.

In materia di istruzione e formazione, lo Statuto ribadisce la funzione fondamentale dell’istruzione pubblica, il diritto allo studio, la valorizzazione dell’autonomia scolastica, il sostegno alla ricerca scientifica e alla formazione lungo tutto l’arco della vita. Sono valorizzati università e istituti di alta formazione, ITS e qualificazione degli asili nido e della scuola dell’infanzia.

Sul lavoro e sull’impresa la Regione si impegna a promuovere politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o più svantaggiate e a favorire la competitività delle attività imprenditoriali, con misure di semplificazione amministrativa.

Viene inoltre riconosciuto il diritto alla connettività, inteso come accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, con particolare riferimento al diritto di accesso a internet in condizioni di parità, omogeneità territoriale e secondo modalità tecnologicamente avanzate.

Partecipazione, informazione, trasparenza e democrazia diretta

La legge rafforza gli strumenti partecipativi: la Regione attiva forme di ascolto per conoscere bisogni e istanze sociali; promuove informazione, trasparenza e comunicazione; favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e la digitalizzazione; assume pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti come metodo dell’azione regionale.

Sul referendum, lo Statuto riconosce l’istituto come forma di democrazia diretta e impone che il procedimento individui tempi certi e inderogabili per indizione e svolgimento. È previsto che il referendum abrogativo di atti amministrativi generali di alta programmazione sia ammesso solo con almeno 50.000 elettori richiedenti. Sono inoltre esclusi dal referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di modifica e revisione statutaria, le leggi di stabilità, bilancio, rendiconto, assestamento, tributarie, quelle di attuazione ed esecuzione delle norme europee e le leggi di ratifica di intese e accordi.

È introdotta l’istruttoria pubblica per atti normativi o amministrativi generali, su richiesta di almeno 3.000 persone, con pubblico contraddittorio e motivazione del provvedimento finale in relazione alle risultanze istruttorie.

Rapporti con Unione europea, enti locali e altre Regioni

La Regione rafforza la propria partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea, con raccordo tra Assemblea e Giunta e coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie locali nelle materie che incidono sugli enti locali. È previsto che, in tali casi, le Commissioni possano assumere funzione deliberante secondo il Regolamento interno.

Nei rapporti con gli enti locali il principio cardine è la leale collaborazione, insieme ad autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione esercita le funzioni amministrative unitarie a livello regionale, valorizza le forme associative sovracomunali e promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale, con attenzione specifica a Comuni piccoli, montani, interni o economicamente svantaggiati.

Nei rapporti interregionali, la Regione promuove intese e accordi con altre Regioni sulla base della leale collaborazione istituzionale e negoziale, anche per la disciplina associata di funzioni e servizi comunali tra enti di Regioni diverse.

Organizzazione dell’Assemblea legislativa

La legge rivede in modo esteso l’assetto dell’Assemblea legislativa: disciplina più puntuale del Regolamento interno e del Regolamento di contabilità, approvati a maggioranza assoluta e pubblicati nel Bollettino ufficiale. Sono rafforzate le prerogative dei Consiglieri e la tutela delle minoranze, con adeguata presenza nelle Commissioni di vigilanza e controllo, rappresentanza nelle nomine e previsione del portavoce delle opposizioni.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente in quattro sessioni annuali, nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre, ma può essere convocata anche fuori seduta su richiesta del Presidente della Giunta, di almeno un quinto dei Consiglieri o per iniziativa del Presidente dell’Assemblea. Nei casi di grave emergenza nazionale o regionale sono ammesse sedute telematiche con identificazione certa dei partecipanti.

Sono riformati gruppi consiliari, Commissioni permanenti, Commissioni speciali e il sistema dei controlli interni. Le Commissioni possono svolgere indagini conoscitive, consultazioni e audizioni; è istituito il Comitato di controllo e valutazione, che riferisce direttamente all’Assemblea sulle funzioni di controllo e valutazione di leggi, piani, programmi e deliberazioni assembleari.

Procedimento legislativo e fonti normative

Le fonti normative regionali sono Statuto, leggi e regolamenti. Le materie di competenza regionale sono disciplinate con legge e la potestà legislativa non può essere delegata.

Il procedimento legislativo prevede l’esame del progetto in Commissione e poi in Assemblea, con possibile procedura redigente nei casi previsti dal Regolamento interno. Alcune leggi richiedono la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, tra cui quelle di modifica statutaria, elettorale, di conferimento di funzioni amministrative, di stabilità, bilancio, rendiconto, assestamento, ratifica di intese interregionali e quella sul funzionamento e la composizione del Consiglio delle Autonomie locali. Ogni legge con spese o minori entrate deve indicare espressamente i mezzi di copertura.

Sono inoltre disciplinate la promulgazione, la pubblicazione e la comunicazione delle leggi regionali, nonché la potestà regolamentare: i regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta; la Giunta esercita la potestà regolamentare di esecuzione e attuazione previa consultazione della Commissione consiliare competente; l’Assemblea può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie; la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione è esercitata dall’Assemblea legislativa.

Governo regionale, bilancio e programmazione finanziaria

Sono ridefiniti i meccanismi relativi a dimissioni, sostituzione del Presidente della Giunta e continuità amministrativa. In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente, il Vicepresidente designato esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente; la Giunta resta in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli adempimenti urgenti, necessari e indifferibili, anche per obblighi derivanti dall’Unione europea o da norme costituzionali e statali.

Sul bilancio, lo Statuto prevede un bilancio di previsione di durata non inferiore a tre anni, redatto nel rispetto della normativa statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. Il disegno di legge è predisposto dalla Giunta sulla base del documento di programmazione e presentato all’Assemblea per l’approvazione. Il rendiconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre è presentato nell’anno successivo. È introdotto il bilancio consolidato regionale, che tiene conto dei bilanci di agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti.

Commissione di garanzia statutaria

La Commissione di garanzia statutaria è riformata come organo eletto dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi. Esprime pareri sulla conformità allo Statuto di leggi e regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull’ammissibilità dei referendum regionali; su richiesta della Giunta può esprimersi anche sull’impugnazione di atti statali o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite.

Può richiedere i pareri il Presidente della Giunta, il Presidente dell’Assemblea, almeno due Presidenti di Gruppi consiliari, un terzo dei componenti dell’Assemblea e, per le questioni concernenti gli enti locali, il Consiglio delle Autonomie locali. Se ritiene un atto non conforme allo Statuto, ne informa i Presidenti dell’Assemblea e della Giunta, che devono riesaminarlo e riapprovarlo. Le garanzie di indipendenza, composizione, funzioni e incompatibilità sono rimesse a una legge regionale approvata a maggioranza assoluta.

Disposizioni transitorie e finali

La Regione deve adeguare la propria legislazione alle nuove disposizioni entro la fine della legislatura in corso; fino ad allora continuano ad applicarsi le leggi regionali vigenti, se compatibili. L’Assemblea legislativa deve adeguare il proprio Regolamento interno entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino a tale adeguamento resta applicabile il Regolamento vigente, se compatibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.