Cassazione Civile, Ordinanza n. 07848/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una lavoratrice per l'accertamento di un rapporto di lavoro domestico intercorso da gennaio 2008 a maggio 2011 e per la condanna degli eredi del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, valorizzando la documentazione prodotta e osservando che alcune buste paga risultavano sottoscritte dalla lavoratrice "per quietanza", mentre altre erano prive di firma oppure firmate solo "per ricevuta", circostanza che non consentiva di ritenere provato il pagamento delle somme indicate in tali documenti. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato erronea e contraddittoria valutazione dei fatti e dei documenti, sostenendo che tutte le buste paga sarebbero state firmate e quietanzate; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 per avere la Corte d'appello disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della lavoratrice nonostante l'ammissione di quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura, nella sostanza, denunciasse un travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio che spetta in revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. davanti al giudice di appello, e comunque ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra firme "per quietanza" e firme "per ricevuta". Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di specificità e di interesse, perché il ricorrente non aveva fornito elementi sicuri sull'effettiva ammissione al patrocinio e sul relativo momento processuale; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari è, di regola, vincolante per il giudice, salvo successiva revoca su istanza dell'assistito per frode. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore della controricorrente, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, integra un errore di fatto denunciabile con revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, non con ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come possibile veicolo del vizio quando il travisamento investa un fatto processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come possibile veicolo del vizio quando l'errore attenga a fatti sostanziali o all'omesso esame del fatto storico, ma non per contestare una diversa lettura del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
Richiamato in tema di distrazione delle spese, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di prova dei presupposti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile come vizio di legittimità quando si risolva nella contestazione della lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; il rimedio appropriato è, ricorrendone i presupposti, la revocazione per errore di fatto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti senza attaccare il passaggio logico-giuridico decisivo della decisione.
- La deduzione del vizio relativo alla distrazione delle spese richiede specificità e allegazione puntuale dei fatti rilevanti, inclusa l'indicazione chiara del regime di patrocinio a spese dello Stato e del momento in cui esso è intervenuto.
- La dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari è, di regola, vincolante per il giudice ai fini della distrazione, salva la successiva revoca su istanza dell'assistito che alleghi e provi la frode o la mancanza dei presupposti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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