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Sentenza

Sentenza n. 1924/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202200798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Comune di Siena del 25 agosto 2022 che ha dichiarato formato il silenzio-assenso sull’istanza per l’autorizzazione unica all’installazione di un traliccio per telecomunicazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza 29 aprile 2026, n. 3338, aveva dichiarato nulla la sentenza del TAR del 24 luglio 2024, n. 964, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti e aveva rimesso la causa al primo giudice, undici degli originari ricorrenti hanno riassunto il giudizio. Il giudizio rinnovato riguardava esclusivamente i motivi aggiunti contro la nota comunale del 25 agosto 2022: il capo che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario avverso il silenzio era rimasto estraneo all’appello quanto al merito, salvo la questione delle spese; per gli altri ricorrenti la sentenza era passata in giudicato. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003 e degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. Toscana 49/2011, difetto di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che la pratica n. 1857/2019 fosse stata inizialmente trattata come domanda di permesso di costruire, che il Comune non avesse svolto l’istruttoria necessaria per ricondurla al regime autorizzatorio delle comunicazioni elettroniche, che i lavori non fossero stati completati entro dodici mesi dalla formazione del titolo e che la localizzazione violasse i criteri regionali; (2) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e), e dell’art. 4 del d.P.R. 380/2001, perché la costruzione avrebbe richiesto un titolo edilizio; (3) violazione dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 20 della l. 241/1990, per l’asserita impossibilità di formazione del silenzio-assenso in presenza del vincolo paesaggistico; (4) violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e delle prescrizioni della scheda paesaggistica del PIT, contestando l’autorizzazione paesaggistica del 23 settembre 2019 per asserito contrasto con una precedente relazione comunale, difformità progettuali e rappresentazione non corretta dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha delimitato il giudizio ai soli undici ricorrenti che avevano appellato e ai motivi aggiunti; ha prescisso dalle eccezioni preliminari delle parti resistenti perché il ricorso era infondato nel merito. Ha respinto congiuntamente i primi tre motivi: la domanda presentata il 21 luglio 2019 era corredata dalla documentazione richiesta e, per contenuto e finalità, costituiva istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, non una mera domanda edilizia. Erano stati acquisiti il parere favorevole ARPAT del 27 agosto 2019, l’autorizzazione paesaggistica del 23 settembre 2019, resa con l’assenso della Soprintendenza in conferenza di servizi, e l’assenso relativo al vincolo idrogeologico del 24 settembre 2019. Da quest’ultimo atto decorreva il termine di novanta giorni, scaduto senza diniego il 23 dicembre 2019, con conseguente formazione del silenzio-assenso. Il termine di dodici mesi per ultimare i lavori, che sarebbe scaduto il 23 dicembre 2020, era prorogato dalla disciplina emergenziale COVID-19 fino al 29 giugno 2022. Sulla base delle dichiarazioni di inizio e fine lavori e dei sopralluoghi comunali, il traliccio e i locali tecnici risultavano completati entro tale data; le successive finiture architettoniche erano irrilevanti. Il quarto motivo è stato respinto: la relazione comunale del 5 agosto 2019 era endoprocedimentale ed era stata superata dalle valutazioni della conferenza di servizi e dal parere vincolante favorevole della Soprintendenza, non specificamente censurato. Le difformità progettuali dedotte non erano provate da sole fotografie, in assenza di contestazioni puntuali, secondo l’onere probatorio gravante sulle parti ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi rigettato. Quanto alle spese, il TAR ha rilevato la fondatezza virtuale del ricorso originario contro il silenzio, poiché il Comune aveva l’obbligo di provvedere e vi era rimasto inadempiente; ha ravvisato soccombenza reciproca e compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 87, commi 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 10 d.lgs. 259/2003

    Pertanto, nelle predette condizioni, il silenzio assenso sull’istanza di rilascio di autorizzazione integrata si è perfezionato in data 23 dicembre 2019, id est con il decorso del termine di novanta giorni decorrenti dal momento del rilascio dell’ultimo atto di assenso presupposto (autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico rilasciata in data 24 settembre 2019), così come previsto dall’art. 87, comma 9, del d. lgs. n. 259/2003, nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie.

    Per un’istanza completa di autorizzazione unica per infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine di novanta giorni decorre dall’acquisizione dell’ultimo atto di assenso presupposto; se entro tale termine non interviene diniego o dissenso qualificato, si forma il silenzio-assenso.

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020

    Orbene, considerato che lo stato emergenziale è cessato in data 31 marzo 2022 (cfr. art. 1 del d.l. n. 24/2022), il titolo della ricorrente, in tesi già scaduto nel periodo dell’emergenza covid, è stato prorogato ex lege sino al 29 giugno 2022.

    La proroga emergenziale si applica anche al termine di efficacia del titolo autorizzatorio e al termine per l’ultimazione dei lavori, quando la scadenza ricade nel periodo indicato dalla norma; nel caso deciso, la validità del titolo è stata prorogata fino al 29 giugno 2022.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    In sostanza, il mezzo in esame, oltre ad essere generico, risulta non supportato neanche da sufficienti elementi di prova e, pertanto, esso risulta comunque infondato ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., secondo il quale “Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.”.

    La parte deve fornire gli elementi di prova disponibili a sostegno dei fatti posti a fondamento della domanda; allegazioni generiche e corredi fotografici non accompagnati da contestazioni puntuali non sono sufficienti a dimostrare le difformità progettuali dedotte.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per infrastrutture di comunicazione elettronica, un’istanza completa degli elaborati e della documentazione previsti dalla legge, riconducibile al paradigma dell’autorizzazione unica, non può essere qualificata come mera domanda di titolo edilizio per il solo fatto che l’amministrazione l’abbia inizialmente trattata in tali termini.
  • Quando l’installazione richiede atti di assenso di amministrazioni diverse, il silenzio-assenso previsto dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 si forma, in assenza di diniego o dissenso qualificato, allo spirare dei novanta giorni decorrenti dall’acquisizione dell’ultimo atto di assenso presupposto, purché l’istanza sia completa e strutturalmente riconducibile alla disciplina applicabile.
  • Il termine di ultimazione dei lavori relativo a un titolo abilitativo in scadenza durante il periodo emergenziale COVID-19 beneficia della proroga ex lege prevista dall’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020; l’effettiva ultimazione entro il termine prorogato può essere accertata sulla base delle dichiarazioni di parte e dei verbali di sopralluogo, se le relative circostanze documentate non sono specificamente contestate.
  • La contestazione di difformità progettuali non può fondarsi soltanto su fotografie prive di puntuali indicazioni delle difformità rispetto al progetto: grava sulla parte l’onere di fornire elementi di prova disponibili a sostegno dei fatti dedotti, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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