Sentenza n. 4654/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza n. 815/2025 pubblicata il 17 dicembre 2025, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 1900/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 815/2025, pubblicata il 17 dicembre 2025 e notificata al Ministero il 30 dicembre 2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 1.000 euro. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo trascorsi dalla notifica della sentenza i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza: la spettanza degli importi risultava documentata e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; non è previsto compenso per l’incarico. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, considerata la nomina del commissario ad acta e il ritardo principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza contro una sentenza di condanna dell’Amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 114 c.p.a.
Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora non è applicabile quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; la valutazione considera anche la posizione peculiare del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva adeguata e, alla luce delle circostanze concrete del ritardo, l’ulteriore somma risulterebbe manifestamente iniqua.
art. 114 c.p.a.
Nel caso di perdurante inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando la spettanza delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato è documentata e l’Amministrazione non allega di aver adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza, fissare un termine per il pagamento e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione concreta e può essere negata se risulta manifestamente iniqua o ricorrono altre ragioni ostative; tra gli elementi valutabili rientrano l’adeguatezza della nomina del commissario ad acta e le circostanze che hanno determinato il ritardo.
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