Ordinanza n. 95/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire in variante n. 49 del 29 maggio 2026, relativo alla soppressione di una rampa e all’utilizzo del bonus energetico per nuove costruzioni, nonché il diniego comunale del 14 luglio 2026 sulle osservazioni del ricorrente e il parere della commissione comunale per il territorio e il paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (comune e titolare del titolo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario confinante ha impugnato in via principale il permesso di costruire in variante, chiedendone la sospensione cautelare. Non aveva impugnato né il piano di attuazione definitivamente approvato il 26 agosto 2024 né il permesso originario dell’11 novembre 2025 per la costruzione di un edificio residenziale. Ha contestato il calcolo del volume fuori terra del piano interrato, sostenendo che comportasse un incremento dell’altezza; la compatibilità del balcone sul lato nord con il piano di attuazione; la realizzazione dei pozzi luce oltre la linea del terreno; e gli effetti pregiudizievoli dell’intervento su riservatezza, soleggiamento, illuminazione e vista sul lato sud. Ha dedotto il pregiudizio cautelare derivante dai lavori in corso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Sul fumus, ha ritenuto che il calcolo del volume fuori terra del piano interrato apparisse conforme alle indicazioni grafiche della circolare provinciale n. 4/2021 e che un’eventuale modesta eccedenza di volume non comportasse automaticamente un aumento dell’altezza dell’edificio. Ha giudicato il balcone compatibile, in sede sommaria, con le prescrizioni del piano di attuazione, da utilizzare quale disciplina specifica dell’area e parametro interpretativo primario. I pozzi luce non sembravano superare la linea del terreno; in ogni caso, data la distanza superiore a 21 metri, il ricorrente difficilmente avrebbe potuto dimostrare un interesse tutelabile rispetto a opere di modesta entità. Quanto al periculum, l’altezza contestata e il balcone risultavano già realizzati per l’avanzamento dei lavori, sicché la sospensione della variante non avrebbe eliminato o ridotto il danno prospettato. Inoltre, l’incremento di soli 41 cm, rispetto a un edificio distante oltre 21 metri, non appariva idoneo a causare pregiudizi gravi, irreparabili e attuali. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
weshalb, dies alles vorausgeschickt, im Anlassfall die Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten Sicherungsmaßnahme nicht gegeben sind.
La tutela cautelare è negata quando, sulla base della cognizione sommaria, non sussistono i presupposti per la misura; nel caso concreto sono stati esclusi sia un fumus sufficiente sia un periculum attuale e rimediabile mediante sospensione.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede che la sospensione richiesta sia concretamente idonea a prevenire o ridurre il pregiudizio dedotto; se le opere contestate sono già state realizzate e la sospensione del titolo non può rimuoverne gli effetti, manca un periculum cautelare utile.
- Un incremento edilizio di entità limitata, valutato anche in rapporto alla distanza dall’immobile del ricorrente, può non integrare un pregiudizio grave, irreparabile e attuale idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- Nel valutare sommariamente la conformità di un intervento edilizio, le norme di attuazione del piano attuativo specificamente riferite all’area costituiscono un parametro primario per interpretare le prescrizioni applicabili.
- Una possibile modesta eccedenza del volume edilizio non determina automaticamente un aumento dell’altezza dell’edificio: i due profili devono essere valutati distintamente.
Come è indicizzato
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