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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03592/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva assolto Pasqualina Esposito dal reato di furto di energia elettrica. Il ricorso si fonda su due motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, il quale, pur avendo accertato un allaccio abusivo alla rete Enel in uso all'abitazione della imputata e l'intestazione della fornitura alla stessa, ha escluso la responsabilità perché non sarebbe emerso che l'allaccio fosse stato materialmente realizzato dalla Esposito; il Procuratore generale sostiene invece che l'utilizzo continuativo e consapevole dell'energia illecita, unitamente alla titolarità della fornitura e alla fruizione nell'abitazione condivisa, rende possibile la responsabilità anche senza provare l'autoricità materiale dell'allaccio. (2) Erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. relativo al concorso di persone nel reato: è agevole, secondo il ricorrente, desumere responsabilità almeno a titolo di concorso (o istigazione) nella realizzazione e nella fruizione dell'allaccio abusivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione del Procuratore generale. Ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che aveva escluso la responsabilità della Esposito limitandosi a osservare che non risultava provato chi avesse materialmente realizzato l'allaccio. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale la fruizione consapevole dell'energia ottenuta tramite un allaccio abusivo integra l'impossessamento della res e può configurare il reato di furto anche quando l'allaccio sia stato realizzato da terzi. Ha inoltre precisato che, a seguito della legge n.114/2024, il pubblico ministero non può più proporre appello contro alcune sentenze di proscioglimento ma non è limitato nel proporre ricorso per cassazione; pertanto l'impugnazione era ammissibile. In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

Norme richiamate

  • Art. 110 cod. pen. (concorso di persone)

    Il ricorrente sostiene che, anche in assenza di prova dell'autoricità materiale, i comportamenti della imputata integrano elementi di responsabilità a titolo di concorso (autrice, compartecipe o istigatrice) nella sottrazione dell'energia.

  • Legge n.114 del 9 agosto 2024 (modifica art. 593 c.p.)

    "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"

    La modifica ha limitato la possibilità di appellare in via ordinaria per il pubblico ministero su specifiche fattispecie, ma non ha previsto limitazioni al ricorso per cassazione; perciò il Procuratore generale poteva proporre ricorso per cassazione e dedurre i motivi necessari.

  • Art. 593 c.p., comma 2 (natura della modificazione normativa)

    La Corte ha richiamato la modifica per chiarire la via impugnatoria percorribile dal pubblico ministero, distinguendo appello e ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021 (Bellafiore Mario Gaspare, Rv. 281440)

    "Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi"

    Principio richiamato dalla Corte: la consapevole utilizzazione dell'energia fornita tramite un allaccio abusivo realizzato da altri può integrare il reato di furto di energia elettrica, anche in assenza della prova della realizzazione materiale dell'allaccio da parte dell'utilizzatore.

Massime di principio

  • La fruizione continuativa e consapevole di energia prelevata tramite un allaccio abusivo può integrare il reato di furto anche se il collegamento alla rete è stato realizzato materialmente da terzi.
  • La titolarità della fornitura e l'utilizzo nell'abitazione del titolare sono elementi significativi che, insieme alla consapevolezza dell'illegittimità, possono fondare la responsabilità penale.
  • Il dubbio su chi abbia materialmente eseguito l'allaccio non esclude automaticamente responsabilità: va valutata la partecipazione o il concorso (art. 110 c.p.) e la consapevolezza del beneficiario.
  • In casi simili è cruciale che il giudice motivi logicamente il nesso tra uso dell'energia e la coscienza dell'illegittimità; affermazioni generiche di non prova dell'autoricità possono essere ritenute manifestamente illogiche.
  • Dal punto di vista procedurale, dopo la legge n.114/2024 il pubblico ministero potrebbe essere limitato nell'appello per alcune fattispecie, ma resta la possibilità di proporre ricorso per cassazione; occorre quindi scegliere lo strumento processuale adeguato.

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