Sentenza del 20/07/2015 n. 4294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Ingenti perdite riportate per più annualità - Presunto maggior reddito - Presunzione relativa - Ragioni personali antieconomiche - Prova contraria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva dichiarato rilevanti perdite per più periodi d’imposta. L’Amministrazione ha ritenuto tale andamento una condotta commerciale anomala e antieconomica, idonea a giustificare la ricostruzione induttiva di un maggior reddito mediante gli studi di settore. La contribuente ha sostenuto che lo studio di settore non fosse adeguato alla propria situazione, poiché l’amministratore, ormai pensionato, avrebbe continuato l’attività per una scelta personale e per sentirsi utile, anche a fronte di una scarsa remuneratività.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e l’accertamento dell’Ufficio è stato ritenuto legittimo. Le perdite reiterate hanno costituito un elemento sufficiente per contestare l’antieconomicità della gestione. La ricostruzione basata sugli studi di settore è stata considerata una presunzione relativa, superabile solo mediante una prova contraria concreta e adeguata. La giustificazione personale dell’amministratore non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’inapplicabilità dello studio di settore o a spiegare razionalmente la protratta antieconomicità dell’attività.
Norme richiamate
Articolo 41 della Costituzione
La libertà di iniziativa economica privata
La libertà di iniziativa economica tutela le scelte imprenditoriali, ma non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare la coerenza economica dell’attività e di richiedere spiegazioni quando essa sia sistematicamente antieconomica e produca perdite rilevanti, soprattutto se esercitata tramite una società.
Studi di settore
I risultati degli studi di settore costituiscono una presunzione relativa: possono fondare una rettifica quando emergano anomalie significative, come perdite reiterate, ma il contribuente può superarli fornendo una prova contraria specifica, documentata e idonea a dimostrare l’inapplicabilità dello strumento al caso concreto.
Massime di principio
- La dichiarazione di perdite rilevanti per più annualità può essere considerata un indice di gestione antieconomica e giustificare un accertamento fondato sugli studi di settore.
- Gli studi di settore non costituiscono automaticamente una prova definitiva: il contribuente può contestarli dimostrando, con elementi concreti e documentazione, circostanze oggettive che rendano inattendibile la ricostruzione presuntiva.
- Le motivazioni meramente personali o soggettive, come il desiderio di continuare l’attività dopo il pensionamento, normalmente non sono sufficienti a spiegare perdite sistematiche o a superare la presunzione di maggior reddito.
- La libertà di impresa non esclude i controlli fiscali: chi opera stabilmente in perdita deve essere in grado di fornire una spiegazione economica plausibile e adeguatamente provata.
- La valutazione deve considerare il caso concreto, poiché fattori oggettivi quali crisi del mercato, eventi straordinari, investimenti iniziali, costi non ricorrenti o particolari condizioni operative possono costituire prova contraria se adeguatamente dimostrati.
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