Sentenza n. 5114/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5499/2025 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro, pubblicata in data 4/07/2025 e notificata in data 5/07/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per l’importo complessivo di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5499/2025, notificata al Ministero, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione del titolo giudiziale e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all’esecuzione. La domanda si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria, e sull’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo anche alla corresponsione alla ricorrente dell’importo dovuto per la Carta elettronica. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, quantificato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non esegue il titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per la proposizione e l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione, nonostante la sua notificazione, non vi abbia dato esecuzione entro il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo entro un termine congruo, individuato in concreto in sessanta giorni.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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