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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tempestività di un avviso di rettifica del valore di un immobile compreso nella successione di Z.D., aperta il 20 settembre 1998. La contribuente sosteneva che il termine biennale di decadenza per la rettifica decorresse dal pagamento effettuato in autoliquidazione contestualmente alla dichiarazione di successione, presentata il 19 febbraio 1999, con conseguente scadenza il 19 febbraio 2001. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il termine decorresse dal pagamento dell'imposta principale risultante dalla liquidazione effettuata dall'ufficio, intervenuta il 5 giugno 2001 e pagata il 3 agosto 2001. L'avviso era stato emesso il 17 maggio 2005 e notificato il 13 giugno 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il termine biennale per la rettifica dell'imposta di successione decorre dal pagamento dell'imposta principale conseguente alla liquidazione dell'ufficio, non dal pagamento in autoliquidazione effettuato dal contribuente. Poiché il pagamento dell'imposta principale era avvenuto il 3 agosto 2001 e il termine era ancora pendente all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, esso era stato prorogato di ulteriori due anni; pertanto l'avviso notificato il 13 giugno 2005 era tempestivo. I motivi processuali dell'Agenzia sono stati rigettati, mentre il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni assorbite. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2

    L'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione entro tre anni dalla sua presentazione.

    Disciplina la liquidazione formale dell'imposta principale e dell'eventuale imposta suppletiva sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3

    La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

    Il termine biennale per la rettifica sostanziale e la liquidazione dell'imposta complementare decorre dal pagamento dell'imposta principale determinata dall'ufficio, non dal versamento anticipato in autoliquidazione.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, comma 1-bis

    Se nella dichiarazione di successione ... sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere ... alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale ...

    Prevede l'autoliquidazione e il versamento di alcune imposte collegate alla dichiarazione di successione, ma tale pagamento costituisce una modalità anticipata di pagamento e non individua il dies a quo del termine per la rettifica dell'imposta principale di successione.

  • D.L. n. 79 del 1997, art. 11, convertito nella L. n. 140 del 1997

    Ha introdotto l'obbligo di autoliquidazione di determinate imposte connesse alla dichiarazione di successione; l'autoliquidazione non costituisce un'imposta principale autonoma.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11

    Ha prorogato di due anni il termine di decadenza ancora pendente alla sua entrata in vigore; la proroga ha reso tempestivo l'avviso notificato nel 2005.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza può essere interpretata considerando congiuntamente dispositivo e motivazione; non sussiste nullità quando la motivazione consente di individuare chiaramente la portata della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7; artt. 53 e 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia sulle questioni assorbite dalla decisione fondata su una ragione ritenuta decisiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento successorio occorre distinguere tra autoliquidazione effettuata dal contribuente e liquidazione dell'imposta principale compiuta dall'ufficio: la prima è un pagamento anticipato e, di regola, non fa decorrere il termine per la rettifica sostanziale.
  • Per calcolare la decadenza dell'amministrazione è necessario individuare il pagamento dell'imposta principale risultante dalla liquidazione dell'ufficio e verificare le eventuali proroghe legislative applicabili al termine ancora pendente.
  • La rettifica dei valori dichiarati e la liquidazione dell'imposta complementare sono attività diverse dalla liquidazione formale dell'imposta in base alla dichiarazione e sono soggette a termini distinti.
  • Una sentenza tributaria va interpretata leggendo insieme dispositivo e motivazione; la mancata trattazione di questioni assorbite non integra automaticamente omissione di pronuncia.
  • La parte vittoriosa in appello non può normalmente proporre direttamente in cassazione questioni rimaste assorbite; potrà riproporle davanti al giudice di rinvio se la sentenza viene cassata.

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