Cassazione Civile, Sentenza n. 20068/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimi tre provvedimenti disciplinari (prot. n. 8855/23.1.2018, prot. n. 131191/18.10.2018, prot. n. 12028/24.1.2019), aveva reintegrato il lavoratore nel posto di lavoro, aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un'indennità risarcitoria per il periodo dal 18.10.2018 alla reintegra e al versamento dei contributi, e, in parte, aveva riconosciuto al resistente la restituzione del bonus incentivante di €7.000 lordi. L'Azienda contestava in Cassazione, tra l'altro, l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 22 comma 13 del d.lgs. n.75/2017 (transitorio sul Capo VII), dell'art. 55-bis e della disciplina sui termini procedurali, nonché la qualificazione della recidiva e la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha ritenuto che l'art.22 comma 13 del d.lgs. n.75/2017 sia una norma transitoria che si riferisce a tutte le disposizioni del Capo VII, comprese le modifiche all'art.55-bis del d.lgs. n.165/2001, e che la disciplina applicabile va valutata in base alla data di commissione degli illeciti disciplinari. Poiché i fatti contestati erano antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n.75/2017, la Corte territoriale ha correttamente applicato la versione previgente dell'art.55-bis. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo che mirava a una rivalutazione di merito e infondati i rilievi relativi alla motivazione. Quanto alle spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (esborsi €200, competenze professionali €5.000, oltre 15% oneri e accessori), con distrazione a favore dell'avv. Romolo Reboa; escluso l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 75/2017, art. 22 comma 13
Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Norma transitoria che estende il campo di applicazione a tutte le disposizioni del Capo VII (sostanziali e processuali) indicando che il criterio di applicazione è la data di commissione dell'illecito disciplinare
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis
La versione da applicare dipende dalla data di commissione del fatto: se antecedente all'entrata in vigore delle modifiche operate dal d.lgs. 75/2017 si applica il testo previgente
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater
Definizione e disciplina della recidiva rilevante ai fini disciplinari; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di licenziamento avesse fatto riferimento in modo sostanziale a condotte pregresse configurabili come elementi costitutivi dell'infrazione (recidiva)
c.p.c. art. 360, n. 3 e n. 4
Limiti dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso non può essere utilizzato per una rivalutazione del merito o per contestare la motivazione se non ricorre uno degli estremi di nullità indicati dall'art.132 c.p.c.
c.p.c. art. 132 n. 4 e norme collegate
Standard di sindacato sulla motivazione in Cassazione: la mancanza, apparente o perplessa motivazione e la manifesta contraddittorietà sono i soli vizi estremi che possono determinare nullità della decisione impugnata
c.p.c. art. 92
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la mancata compensazione non costituisce automaticamente vizio impugnabile in Cassazione
Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 27.11.2009
Richiamata dall'Amministrazione per analogia, la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso in presenza di una norma transitoria espressa (d.lgs. 75/2017) diversa dalla disciplina del 2009
Massime di principio
- La legge transitoria vale secondo il criterio temporale: per i procedimenti disciplinari conta la data di commissione dell'illecito per determinare quale versione normativa si applica
- Se la norma transitoria è espressa e riguarda un intero Capo, essa vale sia per disposizioni sostanziali sia processuali, salvo diversa indicazione normativa
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di fatto o delle prove: i motivi che mirano a rivalutare il merito sono inammissibili
- L'illegittimità dei provvedimenti disciplinari precedenti può invalidare un successivo licenziamento se tali provvedimenti sono stati considerati elementi costitutivi dell'infrazione
- I vizi di motivazione che giustificano la nullità sono soltanto quelli estremi (assenza, apparente, perplessità, manifesta contraddittorietà); critiche ordinarie alla valutazione motivazionale sono devolute al merito
- La decisione sulle spese processuali è ampiamente discrezionale in sede di merito; la sola mancata compensazione non costituisce di per sé motivo valido di cassazione
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