Cassazione Penale, Ordinanza n. 03559/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Novara il 4 luglio 2025 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per asserita omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il controllo solo per specifiche violazioni di legge (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze proposte attaccassero la motivazione della sentenza di patteggiamento su profili non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non una violazione di legge nei limiti tassativi previsti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p., in ragione dell'inammissibilità dovuta a motivi non più consentiti dalla legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti
È la fattispecie incriminatrice oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata, ma la decisione di legittimità non entra nel merito del fatto-reato.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento; la Corte chiarisce che tale doglianza, in questa sede, si traduce in una censura motivazionale non deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma che delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo solo per specifiche violazioni di legge e non per carenze motivazionali.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la Corte evidenzia che quest'ultima deroga alla disciplina generale del ricorso per cassazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Indicato come base per la trattazione camerale non partecipata e per la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi sono tassativi e non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione al di fuori dei casi espressamente previsti.
- L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge: validità della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se proposta come critica alla motivazione e non come violazione di legge nei limiti ammessi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende quando l'impugnazione sia fondata su motivi non consentiti dall'ordinamento.
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