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Sentenza

Sentenza n. 12940/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, I. Delle seguenti graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, indetta ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, siccome non contenenti i nomi dei ricorrenti e siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori sui posti originariamente banditi e non ai fini della progressiva assunzione di tutti i candidati in relazione agli ulteriori 52.771 posti rimasti vacanti nell’organico di diritto: - A001 – Arte e immagine nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 17103; - A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, graduatoria di merito dell’USR Lombardia, pubblicata con decreto n. 1745; - A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 37685; - A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado, graduatoria di merito dell’USR Calabria, pubblicata con decreto n. 25133; - A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado, graduatoria di merito dell’USR Liguria, pubblicata con decreto n. 1356; - A013 – Discipline letterarie, latino e greco, graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 37973; - A022 – Italiano, storia, geografia nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 25350; - A034 – Scienze e tecnologie chimiche, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 15978; - A041 – Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 47155; - A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16384; - A060 – Tecnologia nella Scuola secondaria di I grado, graduatoria di merito dell’USR Sardegna, pubblicata con decreto n. 28332; - AB24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di istruzione di II grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16822; - AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Lombardia, pubblicata con decreto n. 4191; - AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Inglese), graduatoria di merito dell’USR Piemonte, pubblicata con decreto n. 16328; - AB56 – Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (chitarra), graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 36042; - AD25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola secondaria di I grado (Tedesco), graduatoria di merito dell’USR Veneto, pubblicata con decreto n. 26255; - AG56 – Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (flauto), graduatoria di merito dell’USR Veneto, pubblicata con decreto n. 1266; - B006 – Laboratorio di odontotecnica, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 46110; - B011 – Laboratori di Scienze e tecnologie agrarie, graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 38817; - B014 – Laboratori di Scienze e tecnologie delle costruzioni, graduatoria di merito dell’USR Emilia-Romagna, pubblicata con decreto n. 1271; - B016 – Laboratori di Scienze e tecnologie informatiche, graduatoria di merito dell’USR Sicilia, pubblicata con decreto n. 38452; - B017 – Laboratori di Scienze e tecnologie meccaniche, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 47800; - B018 – Laboratori di Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, graduatoria di merito dell’USR Campania, pubblicata con decreto n. 44085; II. quale atto presupposto, del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui: - all’art. 1, comma 3, prevede che: “Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura [esclusivamente] dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; - all’art. 9, comma 3, prevede che: “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”; III. quale ulteriore atto presupposto, del Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, recante il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all’allegato 1, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso.

Giustizia amministrativa202302032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria, il d.m. n. 108/2022 e il bando d.d. n. 1081/2022, nella parte in cui limitano le graduatorie ai vincitori e ai posti originariamente banditi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti precari iscritti nelle GPS e in possesso di almeno tre annualità di servizio nella scuola statale, avevano partecipato alla procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, senza risultare vincitori. Hanno contestato la limitazione delle graduatorie ai soli vincitori, nonostante la presenza di ulteriori posti vacanti, deducendo la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, dei principi di effettività e dissuasività delle misure contro l’abuso dei contratti a termine, nonché dei principi di buon andamento e proporzionalità di cui all’art. 97 Cost. Secondo i ricorrenti, una procedura selettiva ed escludente, non estesa agli idonei e non finalizzata alla progressiva copertura di tutti i posti vacanti, non avrebbe assicurato una concreta e non aleatoria chance di stabilizzazione. È stato chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e, ove non fosse possibile la tutela ripristinatoria, il risarcimento del danno da perdita di chance e da protrazione del precariato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la struttura della procedura concorsuale, inclusa la limitazione delle graduatorie ai vincitori e la previsione di uno scorrimento circoscritto ai rinunciatari, discenda direttamente dall’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, sicché l’amministrazione non ha esercitato una scelta discrezionale, ma ha dato attuazione vincolata alla normativa primaria. La procedura aveva natura straordinaria ed eccezionale, collegata all’emergenza epidemiologica, e poteva pertanto derogare alla disciplina ordinaria e al generale favore per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei. Il carattere selettivo risultava inoltre coerente con la necessità di superare le prove concorsuali, il percorso formativo e il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il Collegio ha escluso che la direttiva 1999/70/CE imponesse la stabilizzazione automatica, ritenendo sufficiente l’esistenza di misure effettive ed equivalenti contro l’abuso dei contratti a termine; nel pubblico impiego tale tutela può consistere in una seria chance di stabilizzazione mediante concorso, non nella conversione automatica del rapporto. La disciplina è stata ritenuta non manifestamente irragionevole e compatibile con il diritto dell’Unione e con l’art. 97 Cost. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e le domande risarcitorie non sono state accolte. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. l. 23 luglio 2021, n. 106

    le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari

    La norma legittima una procedura straordinaria limitata ai vincitori, prevedendo soltanto uno scorrimento circoscritto ai rinunciatari e ai posti attribuiti alla procedura.

  • art. 5, comma 11-quater, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. l. 24 febbraio 2023, n. 14

    La disposizione è richiamata quale modifica sopravvenuta della disciplina dello scorrimento delle graduatorie della procedura straordinaria.

  • art. 1, comma 3, d.m. 28 aprile 2022, n. 108

    Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso ... per la copertura dei posti comuni ... vacanti per l’anno scolastico 2021/2022

    La disposizione delimita la procedura ai posti vacanti residuati dalle precedenti immissioni in ruolo.

  • art. 9, comma 3, d.m. 28 aprile 2022, n. 108

    Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale

    La disposizione conferma la limitazione numerica delle graduatorie ai contingenti assegnati.

  • clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola richiede misure effettive ed equivalenti per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a tempo determinato, ma non impone necessariamente la stabilizzazione automatica.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria, poiché il giudice ha reputato la disciplina compatibile con il diritto dell’Unione.

  • art. 97 Cost.

    La procedura straordinaria selettiva è stata ritenuta compatibile con i principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Una procedura concorsuale straordinaria disciplinata direttamente dalla legge può legittimamente limitare le graduatorie ai vincitori e prevedere lo scorrimento soltanto per i rinunciatari, quando tale conformazione sia espressamente stabilita dalla normativa primaria e sia coerente con la natura eccezionale della procedura.
  • Il generale favore per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non opera in modo assoluto e può essere attenuato da specifiche ragioni di interesse pubblico e dal carattere straordinario e derogatorio della procedura concorsuale.
  • La clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri la stabilizzazione automatica dei lavoratori precari, purché siano previste misure effettive ed equivalenti per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine.
  • Nel pubblico impiego, il principio del concorso consente che la tutela contro l’abuso dei contratti a tempo determinato sia attuata mediante una seria chance di stabilizzazione attraverso una procedura selettiva, senza necessità di conversione automatica del rapporto o di assunzione degli idonei oltre i contingenti legislativamente previsti.
  • Quando l’amministrazione si limita a dare attuazione puntuale a una disciplina legislativa che determina struttura, destinatari e limiti della procedura concorsuale, le relative scelte non sono imputabili a discrezionalità amministrativa sindacabile nei termini prospettati dai ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariato
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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