Cassazione Penale, Sentenza n. 30649/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna per calunnia, contestando: 1) la ritenuta sufficienza della motivazione d'appello, assumendo che la Corte si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame; 2) la ricostruzione del fatto e l'individuazione della condotta tipica, sostenendo che la dichiarazione resa in favore di un terzo era stata usata da quest'ultimo in un procedimento amministrativo ex art. 75 D.P.R. 309/1990 e poi in una denuncia, senza che l'imputato avesse personalmente presentato alcuna denuncia o partecipato consapevolmente all'iniziativa calunniosa; inoltre deduceva l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese il 17 novembre 2016 per violazione dell'art. 63 c.p.p.; 3) il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; 4) la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che la consumazione del reato dovesse essere anticipata al momento della prima dichiarazione scritta, e non alla successiva conferma resa davanti al pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo puntuale, senza motivazione apparente; ha escluso che la mera dichiarazione scritta consegnata a terzi integrasse già la calunnia, poiché la condotta tipica è stata correttamente individuata nelle sommarie informazioni rese nel 2016, con le quali l'imputato ha confermato le false accuse; ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., osservando che al momento dell'escussione non risultavano ancora indizi di reità a carico del dichiarante; ha ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche; ha infine escluso la prescrizione, perché la consumazione del reato è stata correttamente collocata alla data delle s.i.t. rese al pubblico ministero. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
La calunnia è stata ritenuta integrata non dalla sola dichiarazione scritta consegnata a terzi, ma dalla successiva conferma delle accuse false resa al pubblico ministero; la condotta tipica consiste nella falsa incolpazione formalmente rivolta all'autorità procedente.
art. 63 c.p.p.
L'obbligo di interrompere l'esame del dichiarante e attivare le garanzie difensive sorge solo quando emergano indizi di reità a suo carico; non opera quando il soggetto, con le proprie dichiarazioni, stia realizzando egli stesso il fatto tipico di reato.
art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È richiamato solo come contesto del procedimento amministrativo relativo all'uso di stupefacenti, nel quale era stata prodotta la dichiarazione del ricorrente.
art. 81 c.p.
La Corte richiama il concorso formale per evidenziare la duplicità delle false accuse rivolte a due militari e la conseguente maggiore offensività della condotta, senza che ciò giovi alla difesa.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non è apparente quando la Corte di merito risponde ai motivi di gravame e la sovrapponibilità argomentativa con il primo grado dipende da una condivisa ricostruzione dei fatti e del diritto, non da un acritico recepimento.
- Ai fini della calunnia, non basta una dichiarazione resa in favore di terzi se l'autore non la indirizza personalmente all'autorità o non partecipa consapevolmente alla successiva iniziativa accusatoria; la condotta tipica richiede la falsa incolpazione rivolta all'autorità procedente.
- L'art. 63 c.p.p. non si applica quando il soggetto, al momento dell'audizione, non sia già indiziato e le sue dichiarazioni costituiscano esse stesse la realizzazione del reato, perché la garanzia è posta a tutela di chi ha già commesso un reato, non di chi lo sta commettendo.
- La consumazione del reato di calunnia va individuata nel momento in cui la falsa accusa viene effettivamente comunicata all'autorità competente o comunque resa idonea a provocare l'avvio del procedimento, non nella mera redazione di un documento privato non ancora rivolto all'autorità.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando la corte di merito abbia motivato in modo non illogico sulla gravità della condotta e sull'assenza di elementi favorevoli specifici.
- La prescrizione non può essere dichiarata se il momento consumativo del reato è correttamente collocato in una data successiva a quella prospettata dalla difesa e, a tale data, il termine non risulta ancora decorso.
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