Cassazione Penale, Sentenza n. 44111/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., perché il Tribunale di Napoli aveva applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. (interdizione dai pubblici uffici e incapacità a contrattare con la P.A.) senza fornire alcuna motivazione a supporto della decisione, benché tali pene siano facoltative quando non già concordate tra le parti nel patteggiamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo alle pene accessorie: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuìto l'applicazione delle pene accessorie e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli perché, sul punto, decida nuovamente fornendo adeguata motivazione. La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dalla legge n. 3/2019 (modifiche agli artt. 444 e 445 c.p.p.) che ha attribuito al giudice del patteggiamento un potere discrezionale di applicare le pene accessorie per determinati reati contro la pubblica amministrazione anche nel caso di patteggiamento allargato, ma ha precisato che tale applicazione richiede espressa motivazione; l'assenza di motivazione ha reso fondato il ricorso
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
art. 314, primo comma (richiamato nella sentenza come uno dei reati per i quali è stata disposta la pena)
Reato incluso nell'elenco dei delitti contro la pubblica amministrazione cui si applicano le disposizioni speciali sul patteggiamento e sulle pene accessorie introdotte/collegate alla legge n. 3/2019
art. 317-bis cod. pen.
Contiene le pene accessorie in discussione (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione); la loro applicazione in certi casi di patteggiamento è facoltativa e richiede motivazione se non risultano oggetto dell'accordo
art. 444 cod. proc. pen., comma 3-bis
"la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta"
La norma riconosce la possibilità per la parte di subordinare la richiesta di patteggiamento all'esenzione dalle pene accessorie o all'estensione della sospensione condizionale anche a tali pene; il giudice può tuttavia ritenere di applicare le pene accessorie e, in tal caso, deve motivare la scelta
art. 445 cod. proc. pen., commi 1 e 1-ter
"con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, ... il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale"
La modifica introdotta dalla legge n. 3/2019 (comma 1-ter) riconduce al giudice la discrezionalità di applicare le pene accessorie anche nel contesto del patteggiamento, rimodulando il precedente regime di automatico divieto di tali pene nei casi di patteggiamento ordinario
Legge n. 3 del 2019
Ha introdotto le modifiche rilevanti agli artt. 444 e 445 c.p.p., mutando il regime delle pene accessorie nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e attribuendo al giudice un potere discrezionale che richiede motivazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come fondamento della doglianza relativa alla carenza di motivazione della decisione giudiziale; nella valutazione della Corte la mancanza di adeguata motivazione circa l'applicazione di pene facoltative integra vizio correggibile in sede di cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per chiarire che la decisione circa l'applicabilità delle pene accessorie, quando facoltativa e non oggetto dell'accordo, è sindacabile in cassazione ai sensi della disciplina generale dei motivi di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Menziionato nella giurisprudenza per distinguere i profili di ammissibilità del ricorso avverso patteggiamento: quando le pene accessorie non siano oggetto dell'accordo, la questione è sindacabile con i normali rimedi impugnatori
Massime di principio
- La modifica introdotta dalla legge n. 3/2019 ha riconosciuto al giudice del patteggiamento un potere discrezionale di applicare le pene accessorie per taluni reati contro la pubblica amministrazione; tale potere opera anche oltre la platea del patteggiamento ordinario e può ricadere anche sul patteggiamento "allargato" salvo diversa interpretazione restrittiva, ma in ogni caso richiede esplicita motivazione
- Quando le pene accessorie non costituiscono oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, la loro applicazione è opzionale e il giudice deve motivare compiutamente la decisione; l'assenza di motivazione è motivo di annullamento in cassazione limitatamente a quella statuizione
- La doglianza relativa alla carenza di motivazione delle pene accessorie può essere proposta con i normali rimedi impugnatori (art. 606 c.p.p.), non essendo esclusa dall'art. 448, comma 2-bis, se le pene non erano parte dell'accordo
- In casi analoghi la difesa dovrebbe richiedere espressamente nel patteggiamento la non applicazione delle pene accessorie o, in alternativa, sollecitare al giudice una motivazione puntuale se viene richiesta o imposta la loro applicazione
- Il giudice, nel motivare l'applicazione delle pene accessorie, dovrà valutare elementi quali la gravità del fatto, il concreto danno alla pubblica amministrazione, la posizione dell'imputato (es. esercizio di pubbliche funzioni), la necessità di tutela dell'interesse pubblico e il principio di proporzionalità
- Se il giudice intende applicare pene accessorie non concordate, è opportuno che tale valutazione emerga chiaramente nella motivazione per consentire il controllo di legittimità in sede di impugnazione e per assicurare la prevedibilità del trattamento sanzionatorio
- In caso di annullamento limitato alla statuizione delle pene accessorie il rito continua per il resto: la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame solo su quel punto, come avvenuto nella sentenza esaminata
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