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Sentenza

Sentenza n. 16794/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 4240 del 20 aprile 2023, pubblicata il 27 aprile 2023 e confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 1162 del 20 marzo 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 1190/2023, pubblicata in data 25 marzo 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4240 del 20 aprile 2023, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 1162 del 20 marzo 2024, relativa al pagamento integrale dello stipendio tabellare senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero aveva liquidato l'indennità integrativa speciale trattenuta in busta paga, ma aveva poi applicato alle somme corrisposte le trattenute previdenziali e assistenziali. Il titolo civile, passato in giudicato, aveva riconosciuto il diritto, dal 16 settembre 2022, a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto e da svolgere all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.960,65 lordi per il periodo settembre 2022-gennaio 2023, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del titolo, sostenendo che le differenze retributive dovessero esserle corrisposte al lordo della quota contributiva a suo carico; ha inoltre domandato la penalità di mora. Il TAR aveva prospettato possibili profili di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia potesse riguardare una nuova domanda sull'obbligo di versamento dei contributi, ma la ricorrente ha contestato tale impostazione e confermato il proprio interesse all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza: la controversia non investe l'esistenza o la quantificazione dei contributi spettanti all'INPS, bensì la legittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro pubblico sulle differenze retributive corrisposte tardivamente in esecuzione del giudicato. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e dichiarato l'obbligo del Ministero di corrispondere le somme dovute al lordo delle ritenute previdenziali, poiché, in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro perde il diritto di rivalersi sul lavoratore per la quota contributiva di quest'ultimo e resta obbligato in via esclusiva al versamento dei contributi ai sensi degli artt. 19 e 23 l. 218/1952. L'INPS non doveva essere chiamato in giudizio, non essendo incisa la misura del suo credito. Il Ministero deve dare piena esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza; in caso di ulteriore inottemperanza, previa richiesta della ricorrente, provvederà il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, nominato commissario ad acta, entro i successivi novanta giorni e senza compenso. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché il ritardo relativo alla restituzione delle trattenute previdenziali non è stato ritenuto sufficiente a giustificarla. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 850, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 23 l. 218/1952

    Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili.

    Il potere del datore di lavoro di trattenere dalla retribuzione la quota contributiva a carico del lavoratore è limitato al caso di tempestivo pagamento dei contributi relativi al periodo retributivo. Se la retribuzione e i relativi contributi sono pagati tardivamente, il datore di lavoro non può recuperare sul lavoratore tale quota e deve corrispondere le differenze retributive al lordo delle trattenute previdenziali.

  • art. 114 c.p.a.

    Con riferimento alla domanda di astreinte ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione relativamente alla sola restituzione delle trattenute previdenziali non sia tale da giustificare la condanna della stessa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a..

    La penalità di mora prevista in sede di ottemperanza non è dovuta quando, in relazione alle circostanze concrete, il ritardo nell'adempimento non è ritenuto sufficiente a giustificarne l'applicazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con ordinanza n. 8074 del 4 maggio 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., “di possibili profili di inammissibilità del ricorso sì come formulato, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo il petitum sostanziale la consistenza di una nuova domanda di accertamento del regime di versamento dei contributi previdenziali (per l’ipotesi di condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte), che esula dalla mera esecuzione del giudicato civile, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza dal giudice amministrativo, e la cui cognizione è demandata all’autorità giudiziaria ordinaria”.

    La disposizione è stata applicata per sottoporre alle parti una possibile questione rilevata d'ufficio e consentire il contraddittorio prima della decisione. Il TAR ha poi escluso il prospettato difetto di giurisdizione, qualificando la controversia come questione di corretta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato che riconosca differenze retributive, la controversia sulla legittimità delle trattenute previdenziali operate dal datore di lavoro pubblico in occasione del pagamento tardivo attiene all'esecuzione del titolo quando non sono contestate né l'esistenza né la quantificazione dei contributi spettanti all'ente previdenziale.
  • Il datore di lavoro può trattenere dalla retribuzione la quota contributiva a carico del lavoratore soltanto in caso di tempestivo pagamento dei contributi relativi al corrispondente periodo retributivo. Se il pagamento della retribuzione e dei contributi è tardivo, il datore di lavoro perde il diritto di rivalsa sul lavoratore e deve corrispondere le differenze retributive al lordo di tale quota.
  • L'ente previdenziale non è litisconsorte necessario nel giudizio di ottemperanza che verte esclusivamente sulla legittimità delle trattenute a carico del lavoratore, quando la decisione non incide sull'entità del credito contributivo dell'ente.
  • La penalità di mora in sede di ottemperanza può essere negata quando, considerate le circostanze concrete e l'entità del ritardo nell'adempimento, il giudice ritenga che non sussistano i presupposti per la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

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