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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5065 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, conseguente alla riduzione dei valori catastali dell'immobile intervenuta il 10 febbraio 2000. Nel corso del giudizio di primo grado il Comune aveva depositato un provvedimento espresso di diniego. La società sosteneva che tale deposito fosse tardivo e che non fosse obbligata a impugnare il diniego con motivi aggiunti. La Corte ha invece ritenuto che il diniego, pur prodotto tardivamente in primo grado, fosse utilizzabile in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e che la contribuente dovesse contestarne specificamente le ragioni, non potendo proseguire soltanto il giudizio contro il silenzio-rifiuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha stabilito che l'amministrazione può adottare un provvedimento espresso di rigetto anche dopo la formazione e l'impugnazione del silenzio-rifiuto. Da quando il contribuente viene a conoscenza del diniego espresso, decorre il termine per impugnarlo e non è sufficiente continuare il giudizio già instaurato contro il silenzio. Nel caso concreto, il deposito del provvedimento nel giudizio di primo grado è stato ritenuto sufficiente a rendere il diniego conosciuto dalla società, con conseguente onere di contestarlo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si era costituito in cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    Il Comune avrebbe dovuto produrre il provvedimento di diniego entro il termine previsto per la costituzione in giudizio.

    La norma disciplina la costituzione dell'ente impositore e i termini per il deposito di documenti e l'indicazione delle prove. La produzione tardiva in primo grado è irregolare, ma tale irregolarità non impedisce necessariamente l'utilizzo del documento in appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    I motivi aggiunti sono consentiti nella limitata ipotesi di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.

    La proposizione dei motivi aggiunti è facoltativa, ma il contribuente deve comunque contestare il contenuto del diniego espresso quando ne abbia avuto conoscenza, anche se non presenta formalmente motivi aggiunti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti.

    La possibilità di produrre nuovi documenti in appello può sanare, sul piano dell'utilizzabilità processuale, la tardiva produzione del documento avvenuta in primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21

    Il provvedimento esplicito di rigetto deve essere impugnato nel termine previsto per gli atti impugnabili.

    Il diniego espresso, anche successivo alla formazione del silenzio-rifiuto, costituisce un autonomo atto impugnabile. Dalla sua conoscenza o notificazione decorre un nuovo e più breve termine decadenziale per l'impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, artt. 16, 20, 21 e 24

    Le disposizioni disciplinano, nel sistema dell'ICI, gli aspetti procedurali relativi ai rimborsi, ai termini e all'impugnazione degli atti dell'amministrazione. La Corte ha escluso che l'impugnazione del silenzio-rifiuto impedisca all'ente di adottare successivamente un diniego espresso.

Massime di principio

  • Se, dopo la formazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'amministrazione adotta un diniego espresso, il contribuente deve impugnare anche quest'ultimo atto entro il termine decadenziale previsto, senza limitarsi a proseguire il giudizio contro il silenzio.
  • La produzione tardiva di un documento in primo grado non comporta necessariamente la sua inutilizzabilità definitiva: il documento può essere prodotto o valutato in appello quando la legge processuale consente il deposito di nuovi documenti.
  • I motivi aggiunti possono essere facoltativi sotto il profilo formale, ma ciò non elimina l'onere sostanziale di contestare le ragioni del nuovo provvedimento amministrativo conosciuto durante il processo.
  • Il deposito dell'atto nel fascicolo processuale può essere considerato una forma di conoscenza effettiva del provvedimento, anche quando la regolarità della notificazione sia controversa; per prudenza, il contribuente dovrebbe impugnarlo tempestivamente.
  • Un atto di rimborso parziale, se non è qualificato come interlocutorio, può valere come diniego implicito della parte non restituita e deve essere autonomamente impugnato.

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