Deliberazione n. 502 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 23 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland e TikTok Technology Limited a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Le società sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Meta e TikTok per impedire la diffusione online di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per prevenire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok di materiale sessualmente esplicito riferibile a una persona interessata. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, concernente il rischio di diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati.
Base normativa e competenza del Garante
L’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice. Nel caso esaminato, il materiale riguardava piattaforme gestite o riconducibili a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland e TikTok Technology.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha comunicato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram e TikTok. La segnalazione è stata valutata come compatibile con il presupposto normativo dell’intervento urgente.
Determinazioni urgenti del 23 giugno 2026
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 319 e 320 del 23 giugno 2026.
Le misure imposte alle società sono state le seguenti:
- immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, così da consentire l’attività di prevenzione senza richiedere, secondo quanto emerge dal provvedimento, la diffusione o la circolazione ordinaria del contenuto in chiaro;
- conservazione dell’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme esclusivamente per finalità probatorie;
- conservazione per un periodo di dodici mesi decorrente dal ricevimento del provvedimento;
- adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per assicurare tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 23 giugno 2026.
Valutazione e ratifica
Il regolamento interno del Garante n. 1/2019, all’art. 33-bis, attribuisce al dirigente del dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica dell’Autorità.
Dopo avere acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 3 luglio 2026, ha ratificato integralmente le determinazioni nn. 319 e 320 del 23 giugno 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Destinatari e contenuto degli obblighi
Gli obblighi risultano posti a carico di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. Il provvedimento ha natura preventiva e cautelare: non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria e non quantifica alcun importo, ma impone misure immediate per impedire la diffusione del materiale e per preservare eventuali evidenze in condizioni tali da tutelare l’identità degli interessati.
Durata della conservazione
L’eventuale materiale acquisito in chiaro deve essere conservato per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e soltanto a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, che devono essere comunicate tempestivamente all’Autorità.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok.
Misure urgenti del 23 giugno 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le società sono state inoltre prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni dirigenziali nn. 319 e 320 del 23 giugno 2026.
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