Cassazione Civile, Ordinanza n. 05855/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta dalla procedura fallimentare di una società debitrice per far dichiarare l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, di un’operazione di dazione in pagamento/compravendita di un terreno edificabile e della successiva attribuzione di tale bene a una società di nuova costituzione nell’ambito di una scissione parziale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. e 2901 c.c. per insussistenza dell’eventus damni, sostenendo che la cessione non avrebbe diminuito il patrimonio del debitore ma lo avrebbe solo trasformato da immobiliare a mobiliare, con beni mobili registrati comunque idonei a garantire i creditori; 2) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 66 l. fall. per mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’eventus damni e per motivazione ritenuta illogica/contraddittoria; 3) violazione degli artt. 66 e 67 l. fall. e 2901 c.c. quanto alla scientia damni e alla scientia decoctionis del terzo, valorizzando l’esito assolutorio del giudizio penale a carico del legale rappresentante; 4) violazione dell’art. 654 c.p.p., assumendo la rilevanza e vincolatività degli esiti del processo penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza evidenziare veri errori di diritto o vizi riconducibili al sindacato di legittimità. Ha anche chiarito che, nell’azione revocatoria ex art. 66 l. fall., l’elemento soggettivo richiesto è la scientia damni del terzo acquirente, non la scientia decoctionis, e che l’apprezzamento delle presunzioni e delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito. Ha inoltre reputato non decisivo, in sede civile, l’esito del processo penale richiamato, perché la Corte territoriale aveva comunque fondato la decisione su autonome ragioni probatorie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non denunciassero veri errori di sussunzione o violazioni di norme processuali nei limiti consentiti, ma si risolvessero in contestazioni di fatto e in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
Disciplina l’azione revocatoria esercitata dalla curatela; ai fini dell’azione è sufficiente la prova del pregiudizio arrecato ai creditori e della consapevolezza del danno da parte del terzo acquirente, nei termini richiamati dalla Corte.
art. 67 l. fall.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che le doglianze erano dirette in realtà a contestare accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
art. 2901 c.c.
Norma sull’azione revocatoria ordinaria richiamata per sostenere e per esaminare i presupposti dell’eventus damni e della scientia damni.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Ricorre violazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli.
art. 116 c.p.c.
Non è censurabile in cassazione il semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove, salvo errori nel regime di valutazione della prova legale o nell’uso del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge non possono tradursi nella richiesta di una nuova ricognizione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo sul vizio motivazionale è limitato ai casi estremi di motivazione al di sotto del minimo costituzionale, non essendo consentita la mera contestazione della valutazione delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla norma in caso di conferma della proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria delle parti costituite.
art. 654 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per sostenere l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.
art. 2727 c.c.
Richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo e alla selezione dei fatti noti da cui inferire il fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da gravità, precisione e concordanza; il loro apprezzamento è giudizio di fatto riservato al merito.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato quale sanzione ulteriore per la proposizione di un ricorso ritenuto inammissibile e conforme alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato conseguente all’esito del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito sono inammissibili.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui egli ha valutato le risultanze istruttorie.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia operato al di fuori dei limiti legali di valutazione della prova o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- Nell’azione revocatoria, il profilo soggettivo richiesto verso il terzo acquirente è la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, potendo la prova essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- L’efficacia del giudicato penale nel processo civile non impedisce al giudice civile di valorizzare autonomamente le circostanze di fatto rilevanti ai fini della revocatoria, quando la questione sia diversa e la motivazione sia sorretta da autonome ragioni probatorie.
- La trasformazione del patrimonio del debitore da immobiliare a mobiliare registrato non esclude automaticamente l’eventus damni, se l’atto ha reso più difficile o incerta l’esecuzione coattiva o ha privato i creditori di garanzie patrimoniali più solide.
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