Cassazione Penale, Ordinanza n. 28139/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica pluriaggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo generico, poiché non confrontato con le specifiche ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era immune da evidenti illogicità e che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Richiamato per escluderne il riconoscimento in mancanza di specifica correlazione tra motivo di ricorso e ragioni della decisione impugnata.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto forma di censura alla motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifico confronto con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del diniego.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario un esame analitico di tutte le circostanze dedotte dalle parti.
- La Corte di cassazione non può sostituire al giudizio del merito nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti reputati dalla parte più plausibili o più convincenti.
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