Cassazione Penale, Sentenza n. 37391/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Libordi era stato ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza mentre conduceva un monopattino elettrico, avendo provocato un incidente. In cassazione ha contestato l'applicabilità dell'art. 186 cod. strada ai monopattini, sostenendo che tali dispositivi non rientrino nella nozione di "veicolo" e che l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) non possa essere usato per estendere la fattispecie penale, invocando il divieto di analogia in materia penale (art. 14 preleggi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono espressamente equiparati ai velocipedi dall'art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019 e che, perciò, si applicano loro le disposizioni del Codice della Strada, compreso l'art. 186 sullo stato di ebbrezza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la guida in stato di ebbrezza può essere commessa con mezzi come la bicicletta quando il mezzo sia concretamente idoneo a interferire con la sicurezza della circolazione. Ha precisato che la norma di equiparazione non introduce una nuova fattispecie penale ma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni esistenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis
Ritenuto applicabile anche alla conduzione di monopattini equiparati ai velocipedi: integra reato la guida in stato di ebbrezza se il mezzo è idoneo a pregiudicare la sicurezza della circolazione.
art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160
art. 1, comma 75-quinquies
Equipa i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi; la Corte ha ritenuto valida e efficace tale equiparazione anche per estendere l'applicazione delle norme del Codice della Strada in ambito penale.
art. 1, Codice della Strada
Definisce l'ambito di regolazione della circolazione (veicoli e pedoni) e giustifica l'applicazione delle norme del Codice alla circolazione dei monopattini.
art. 46, comma 1, Codice della Strada
Nozione di "veicolo" come macchine che circolano sulle strade guidate dall'uomo; supporta la qualificazione normativa dei monopattini come veicoli/velocipedi.
art. 47, Codice della Strada
Definizione/norma sui velocipedi: la legge ha espressamente equiparato i monopattini ai velocipedi richiamando questa disposizione.
art. 14 delle Preleggi
Principio che vieta l'applicazione analogica della legge penale; la Corte ha ritenuto che non sia stata applicata un'analogia vietata, essendovi invece un'espressa disposizione legislativa di equiparazione.
Massime di principio
- I monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi dall'art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019 e, quindi, rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del Codice della Strada, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186).
- La guida in stato di ebbrezza può essere integrata con qualsiasi mezzo concretamente idoneo a interferire con la sicurezza della circolazione (es. bicicletta, monopattino), indipendentemente dall'obbligo di patente; tuttavia alcune sanzioni accessorie (es. sospensione della patente) possono risultare non applicabili se il mezzo non richiede abilitazione.
- Una disposizione contenuta nella legge di bilancio può validamente modificare o estendere l'ambito di applicazione del Codice della Strada; tale estensione è applicabile in sede penale se si tratta di una modificazione normativa espressa e non dell'introduzione di una nuova fattispecie penale per via analogica.
- Il divieto di analogia in materia penale (art. 14 Preleggi) impedisce estensioni penalmente sfavorevoli basate su ragionamenti analogici, ma non impedisce l'applicazione di norme penali quando la legge stessa abbia espressamente esteso l'ambito di applicazione (equiparazione ex lege).
- In situazioni analoghe è fondamentale valutare la "concreta idoneità" del mezzo a compromettere la sicurezza della circolazione (dinamica dell'incidente, condizioni di guida, effettivo stato di ebbrezza) e dedurre le conseguenze penali in base ai fatti concreti.
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